Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la salvaguardia degli interessi dei minori

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la salvaguardia degli interessi dei minori
08 Giugno 2020: Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la salvaguardia degli interessi dei minori 08 Giugno 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9145/2020 depositata il 19 maggio, è tornata ad affrontare la questione relativa al diritto degli ascendenti ad instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e quello dei minori a crescere in un ambiente sano ed equilibrato. 

IL CASO.  Il Signor B.C. aveva proposto ricorso avanti il Tribunale dei minorenni, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., affinché gli fosse riconosciuto e garantito il diritto di visita e quello di trascorrere del tempo con le nipoti minori. 

Avverso il decreto che aveva concluso il giudizio, proponevano reclamo, avanti la Corte d’appello di Roma, i genitori delle minori B.B. e V. con il quale lamentavano che i rapporti tra i genitori e il nonno paterno si erano deteriorati a tal punto che detta situazione arrecava un forte disagio alle minori. 

La Corte d’appello, quindi, all’esito del giudizio di reclamo, aveva ritenuto di ridurre notevolmente il diritto di visita del nonno, poiché il suo rapporto difficile con i genitori delle nipoti aveva comportato per le minori un conflitto di lealtà con i genitori.

Pertanto la Corte, nel conferire giustamente la prevalenza, nella situazione di conflitto, all’interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l’ascendente, aveva rimodulato in senso restrittivo il diritto dell’ascendente a mantenere i rapporti con le minori.

Avverso il decreto della Corte d’Appello proponeva, quindi, ricorso per cassazione il nonno delle minori B.B. e V.

LA DECISIONE. La Suprema Corte ha affermato l’importante principio secondo cui “il diritto di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, riconosciuto agli ascendenti dall'art. 317-bis c.c., costituisce una posizione soggettiva piena soltanto nei confronti dei terzi, rivestendo invece una portata recessiva nei confronti dei minori, titolari dello speculare quanto prevalente diritto di conservare rapporti significativi con i parenti: è stato infatti precisato che tale diritto non ha carattere incondizionato, essendo il suo esercizio subordinato ad una valutazione del giudice avente di mira l'interesse esclusivo del minore, e potendo quindi essere escluso o assoggettato a restrizioni qualora non risulti funzionale ad una crescita serena ed equilibrata di quest'ultimo, in quanto la frequentazione con i nonni comporti per lui turbamento e disequilibrio”.

Nel caso di specie, infatti, la revisione in senso restrittivo delle modalità di visita del nonno era stata legittimata proprio dal deterioramento dei rapporti tra l’ascendente e i genitori dei minori, dalla conseguente condizione di disagio delle bambine, nonché dalla infruttuosità della cooperazione del nonno paterno all’educazione delle stesse.

La Corte ha, dunque, confermato che in una situazione di conflitto deve essere sempre conferita la prevalenza all’interesse delle minori a crescere in un clima di serenità, e ciò anche a costo di un parziale sacrificio del rapporto con l’ascendente.

Il ricorso è stato, quindi, rigettato. 

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