Il gestore della strada è responsabile, ex art. 2051 c.c., della carreggiata e delle relative pertinenze

Il gestore della strada è responsabile, ex art. 2051 c.c., della carreggiata e delle relative pertinenze
30 Luglio 2021: Il gestore della strada è responsabile, ex art. 2051 c.c., della carreggiata e delle relative pertinenze 30 Luglio 2021

IL FATTO. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta dai signori Tizio e Caio, in relazione al sinistro occorsogli, nei confronti della società che gestiva il tratto stradale in cui era avvenuto il sinistro.

Essi lamentavano che, “a causa del manto stradale notevolmente usurato e viscido per la pioggia” Tizio era finito fuori strada, urtando “contro la roccia lavica che si trovava immediatamente a margine della carreggiata, priva di idonea barriera di protezione”.

In secondo grado, la Corte d’appello respingeva i gravami proposti da Tizio e Caio, in via principale, e dalla società che gestiva il tratto stradale, in via incidentale.

Avverso la predetta pronunzia della Corte di merito, Tizio e Caio proponevano ricorso per cassazione.

LA DECISIONE. La terza sezione della Suprema Corte, pronunciatasi con la sentenza n. 19610/2021, ha anzitutto ribadito che è configurabile la responsabilità per cosa in custodia (ex art. 2051 c.c.) a carico del proprietario o concessionario della strada, stante la disponibilità e la possibilità effettiva di controllo della situazione della circolazione stradale e della carreggiata, riconducibile al rapporto di custodia.

In particolare, ha precisato che “al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari (o i concessionari) sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenza e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.  

La Corte ha, altresì, evidenziato, che l’obbligo di prevenire e/o di segnalare qualsiasi pericolo non riguarda solo la sede stradale, ma anche “la zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”), tenuto conto che la stessa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche solo per manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata”.

Inoltre, ha precisato che il danneggiato che chieda il risarcimento del danno sofferto, in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o dei suoi accessori o pertinenze, è tenuto a dare prova che in relazione alle circostanze del caso concreto i danni subiti derivano effettivamente dalla cosa.

Il custode può, invece, liberarsi provando il caso fortuito, ovvero di aver posto in essere tutte le possibili attività di controllo, vigilanza e manutenzione e, quindi, dimostrando che il danno si sia verificato in modo non prevedibile.

La Suprema Corte ha, quindi ritenuto che, tra l’atro, era stata omessa a una specifica disamina, giustificata  se non da specifiche norme tecniche dalla norma primaria del neminem laedere, per accertare se e in quale misura l’apposizione di una barriera per quel tipo di strada e di “scarpata ascendente.. di natura rocciosa”, avrebbe potuto impedire la fuoriuscita del veicolo dalla sede stradale o altrimenti comunque ridurne le conseguenze”.

La Suprema Corte ha, quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello in diversa composizione. 

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