Il mandato irrevocabile “ANIA” legittima l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il danneggiato a rappresentare quello del responsabile del danno

Il mandato irrevocabile “ANIA” legittima l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il danneggiato a rappresentare quello del responsabile del danno
27 Novembre 2018: Il mandato irrevocabile “ANIA” legittima l’assicuratore del veicolo sul quale si trovava il danneggiato a rappresentare quello del responsabile del danno 27 Novembre 2018

Le cause del nostro studio

Ennesima sentenza che conferma la piena validità del mandato irrevocabile stipulato secondo il modello predisposto dall’ANIA (l’Associazione nazionale delle imprese di assicurazione) ai fini della rappresentanza in giudizio dell’assicuratore del veicolo sul quale si trovi il danneggiato da un incidente stradale da parte dell’assicuratore del responsabile del danno.

In tal senso si è pronunciato, infatti, anche il Giudice di pace di San Donà di Piave, con la sentenza n. 196/2018, pubblicata il 30 luglio 2018, osservando che lo specifico contenuto del predetto mandato conferisce a quest’ultimo “il potere ad agire in relazione ai sinistri che ricadono nell’ambito di operatività degli articoli 141 e  149 del codice delle assicurazioni”, relativi rispettivamente ai danni del trasportato ed a quelli del conducente e del proprietario del veicolo assicurato, “anche nelle ipotesi in cui il danneggiato ha scelto di esercitare l’azione diretta ex art. 144 cod. ass.”, agendo quindi nei confronti del responsabile del danno e del suo assicuratore.

Tale azione, infatti, genera una discrasia tra l’assicuratore designato dalla Convenzione CARD a “gestire” il sinistro (e dunque ad istruire la relativa pratica) in regime di “indennizzo diretto” e quello che viene invece convenuto a giudizio, per ovviare alla quale è stato ideato il suddetto mandato irrevocabile “ANIA”, in modo da permettere al primo di costituirsi in giudizio in rappresentanza del secondo e di semplificare in tal modo la gestione della lite.

Questa prassi era stata inizialmente contrastata da svariate decisioni di merito, sulla base di argomentazioni francamente insostenibili.

Si era, ad esempio, affermato che “con il predetto mandato si cercherebbe di eliminare la facoltà concessa al danneggiato di agire contro l’assicuratore del responsabile ed in frode alla legge (art 1344) in quanto costituirebbe il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa come l’art. 144 c.d.a.” (sentenza G.d.p. di Torino n. 1086/2012), idea questa priva di fondamento, perché il fatto che l’”assicuratore del responsabile” si facesse rappresentare in giudizio da un mandatario ovviamente non mutava l’identità della parte convenuta, né escludeva che gli effetti della sentenza si producessero nella sfera giuridica del mandante, e non in quella del mandatario.

Ed, infatti, la Cassazione civile (con la sentenza n. 20408/2016 aveva smentito questa impostazione proprio osservando che “il mandato” anzidetto “non viola alcun precetto normativo in quanto il danneggiato continuerà a far valere il suo diritto sempre e soltanto nei confronti” delle Compagnia assicuratrice mandante, e non di quella mandataria.

La decisione del Giudice di pace sandonatese si uniforma all’orientamento della Cassazione, che ha ritenuto pienamente valido il suddetto mandato, osservando che, con esso, l’assicuratore mandante (quello del veicolo sul quale si trovava il danneggiato) conferisce al mandatario (l’assicuratore del responsabile del danno) una tipica procura “institoria”, conferendogli la propria rappresentanza processuale, conformemente al modello legale previsto dall’art. 77 c.p.c..

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