Il revirement della Cassazione in tema di impugnazione motivata dal solo adeguamento del risarcimento liquidato ai valori di una nuova “tabella” pubblicata successivamente alla sentenza impugnata

Il revirement della Cassazione in tema di impugnazione motivata dal solo adeguamento del risarcimento liquidato ai valori di una nuova “tabella” pubblicata successivamente alla sentenza impugnata
12 Maggio 2021: Il revirement della Cassazione in tema di impugnazione motivata dal solo adeguamento del risarcimento liquidato ai valori di una nuova “tabella” pubblicata successivamente alla sentenza impugnata 12 Maggio 2021

Con la sentenza n. 29718/2019 la Cassazione civile è tornata ad occuparsi dell’annoso problema della fondatezza dell’impugnazione proposta dal danneggiato al solo scopo di ottenere la riliquidazione del risarcimento (correttamente) liquidatogli per il danno non patrimoniale dalla sentenza impugnata sulla base di una nuova versione della tabella del Tribunale di Milano sopravvenuta in data successiva alla pubblicazione della sentenza stessa.

In precedenza (sentenza n. 21245/2016), la Corte aveva affermato il principio di diritto per cui “la domanda risarcitoria non può, quindi, ritenersi correttamente soddisfatta, e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione” anche “nel caso in cui il Giudice di prime cure, liquidando equitativamente il danno, … abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella "vigente" al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l'adozione di nuove tabelle”. 

Il più recente arresto della Suprema Corte è andato, invece, di contrario avviso.

In proposito La Corte ha premesso che “si può certamente affermare che i nuovi parametri tabellari sopravvenuti alla decisione di primo grado debbano trovare applicazione, nel giudizio di secondo grado, laddove il giudice di appello debba procedere ad una nuova liquidazione del danno non patrimoniale, a seguito della riforma sul punto della decisione di primo grado, in quanto di per sé viziata per altri motivi”.

Tale riliquidazione del risarcimento non può, invece, effettuarsi per effetto della “mera circostanza della sopravvenienza di nuove tabelle la cui applicazione sarebbe per loro più favorevole” al danneggiato.

Poiché non ha alcun fondamento la pretesa di ottenere la riforma di una sentenza che abbia fatto corretta applicazione dei criteri equitativi previsti per la liquidazione del risarcimento all’epoca della sua pronuncia in conseguenza del “mutamento dei suddetti parametri” avvenuto successivamente alla sua pubblicazione, e ciò “in base alla mera circostanza oggettiva che i nuovi parametri comportino un incremento dell'importo del risarcimento”. 
Questa regola, la cui ovvietà pare evidente, secondo la Suprema Corte, soffrirebbe una sola eccezione, rappresentata dal caso in cui “le nuove tabelle abbiano previsto l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del "punto-base" in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari”, perché, in tale ipotesi, la “liquidazione effettuata dal giudice di primo grado sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c. e, quindi, giustifica l'impugnazione”.

In quest’ultimo caso, però, “nell'atto di impugnazione il danneggiato non potrà limitarsi ad allegare che in base alle "nuove" tabelle ha diritto ad un importo maggiore, dovendo ulteriormente specificare - per assolvere al requisito di ammissibilità prescritto dall'art. 345 c.p.c. - il tipo di pregiudizio che non abbia ricevuto tutela nella liquidazione operata dalla sentenza impugnata ovvero la particolare circostanza assunta dalla nuova tabella, quale indice sintomatico della diversa dimensione del pregiudizio non considerato dal giudice di prime cure, o ancora se le "nuove" tabelle abbiano riconsiderato ex novo il campione statistico, con conseguente rideterminazione del valore-punto e non si siano invece limitate ad un mero aggiornamento dei valori precedenti in base all'indice ISTAT del costo della vita”.

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