Il trust familiare non integra adempimento di un dovere giuridico e perciò è revocabile

Il trust familiare non integra adempimento di un dovere giuridico e perciò è revocabile
07 Novembre 2019: Il trust familiare non integra adempimento di un dovere giuridico e perciò è revocabile 07 Novembre 2019

Con una recente pronuncia la Cassazione civile ha confermato che “la costituzione di un fondo patrimoniale, anche se per bisogni della vita familiare, non è obbligatoria per legge ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti” (Cass. Civ., sez. III, sentenza 10.10.2019 n. 25423/2019). 
Nel caso di specie, un creditore aveva citato avanti al Tribunale di Roma una coppia di coniugi per sentir dichiarare l’inefficacia nei propri confronti di un atto di conferimento nel fondo patrimoniale di una porzione immobiliare, in comunione tra gli anzidetti coniugi. 
L’attore vantava, infatti, un credito di circa € 40.000,00 portato da un decreto ingiuntivo, emesso dallo stesso Tribunale anni addietro. 
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda attorea e, quindi, dichiarato inefficace l’atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del creditore, rilevando “che il credito era costituito da un decreto ingiuntivo di rilevante importo e che la costituzione del fondo patrimoniale doveva considerarsi a titolo di gratuito”. 
La sentenza di primo grado veniva confermata anche in appello. 
Contro tale sentenza i coniugi hanno proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato. 
Per la Corte, infatti, la costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuta da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito e come tale soggetto ad azione revocatoria ordinaria.
In particolare, per la Corte di Cassazione, “la costituzione del fondo patrimoniale per bisogni della vita non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti”. 
Per questi motivi, quindi, la costituzione del fondo è suscettibile di revocatoria, salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da “integrare nella sua oggettività gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione”. 
Detto in altri termini, la Corte ribadisce che l’istituzione del trust familiare non integra di per sé adempimento di un dovere giuridico, ma atto a titolo gratuito, ed è quindi soggetto ad azione revocatoria ordinaria. 

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