Impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare e delitto di cui all’art. 570-bis c.p.

Impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare e delitto di cui all’art. 570-bis c.p.
07 Novembre 2022: Impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi di assistenza familiare e delitto di cui all’art. 570-bis c.p. 07 Novembre 2022

IL CASO. Tizio veniva condannato dal Tribunale di Treviso alla pena di tre mesi di reclusione e al risarcimento dei danni in favore della parte civile per il delitto di cui all’art. 570-bis c.p..

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d’appello di Venezia.

Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso tale decisione, lamentando in particolare l’insussistenza dell’elemento psicologico del reato, avendo egli dimostrato di non aver potuto adempiere agli obblighi di mantenimento familiare imposti dal Giudice civile, essendosi trovato in una situazione di indigenza senza sua colpa.

In particolare, Tizio aveva dimostrato di essere stato licenziato e di aver tentato di iniziare nuove attività lavorative senza successo.

LA DECISIONE. Con la sentenza n. 32576 del 5.9.2022, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Tizio. 

La Suprema Corte ha, da un lato, ribadito che “l’impossibilità di adempiere agli obblighi di mantenimento verso i familiari imposti dal giudice civile” deve “essere assoluta”.

Dall’altro, la Corte di Cassazione ha però affermato che l’assolutezza dell’impossibilità di adempiere non deve consistere in una situazione di “indigenza assoluta”, ma deve essere valutata alla luce di vari fattori e circostanze, quali “l’importo delle prestazioni corrisposte, disponibilità reddituali dell’obbligato, necessità per lo stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili, solerzia, da parte sua, nel reperimento di possibili fonti di reddito (…)”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che il Giudice del merito, nel valutare la sussistenza o meno dell’elemento piscologico del reato in questione, non avesse tenuto in considerazione le suddette circostanze.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Venezia, rinviando per un nuovo giudizio ad altra Sezione della medesima Corte d’appello.

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