La Cassazione penale ribadisce: il conducente che violi una norma di comportamento non può invocare l’imprudenza altrui quando questa era prevedibile

La Cassazione penale ribadisce: il conducente che violi una norma di comportamento non può invocare l’imprudenza altrui quando questa era prevedibile
08 Gennaio 2021: La Cassazione penale ribadisce: il conducente che violi una norma di comportamento non può invocare l’imprudenza altrui quando questa era prevedibile 08 Gennaio 2021

La Cassazione penale (IV sezione), con la sentenza n. 32879/2020, ha annullato con rinvio una pronuncia della Corte d’appello di Torino che aveva assolto “perchè il fatto non costituisce reato” un automobilista imputato del reato di cui all’art. 589 c.p. 

L’imputato aveva cagionato la morte di un motociclista a seguito di un sinistro stradale avvenuto a causa della manovra con cui, impegnando il crocevia per immettersi nella circolazione stradale provenendo da una via laterale, travolgeva il motociclista che sopraggiungeva dalla sua destra. 

In tale occasione all’automobilista era stata contestata la contravvenzione di cui all’art. 154 c.d.s.  

Secondo la Suprema Corte i Giudici di secondo grado avevano errato a ritenere non raggiunta la prova in relazione all’elemento soggettivo del reato.

La decisione della Corte d’appello era stata, infatti, motivata sulla base di una valutazione comparativa tra la condotta dell’automobilista (che veniva comunque considerata imprudente), la velocità della motocicletta e i reciproci tempi di avvistamento. 

I Giudici di merito avevano reputato che il motociclista avrebbe potuto evitare la collisione con la vettura tenendo una condotta adeguata alla segnaletica e alle condizioni della strada.  

Considerata prevalente nella causazione del sinistro quest’ultima circostanza, la Corte d’appello aveva quindi concluso che non fosse stata raggiunta la prova in ordine all’elemento soggettivo del reato.

A confutazione di tale argomentazione dei Giudici di secondo grado, la sentenza in commento invoca una consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambito della circolazione stradale, secondo la quale “l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purchè rientri nel limite della prevedibilità. Tale prevedibilità (..) va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto”. 

Sempre secondo gli Ermellini, l’eccessiva velocità della persona offesa può essere tuttalpiù una circostanza concorrente, ma di per sé insufficiente ad escludere la responsabilità del conducente che, violando le regole sulla precedenza, abbia causato l’incidente. 

Ciò in quanto, l’automobilista che impegni il crocevia con la manovra di immissione nella circolazione stradale deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità degli altri veicoli, trattandosi di accadimento che rientra nella normale prevedibilità. 

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