La Cassazione rammenta quali siano i compiti e la responsabilità del direttore lavori

La Cassazione rammenta quali siano i compiti e la responsabilità del direttore lavori
17 Marzo 2020: La Cassazione rammenta quali siano i compiti e la responsabilità del direttore lavori 17 Marzo 2020

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 3855/2020, ha avuto modo di riassumere i principi giuridici riguardanti i compiti e la responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente.

Infatti, un Condominio aveva convenuto a giudizio l’impresario edile cui erano stati affidati alcuni lavori di manutenzione straordinaria e l’ingegnere che, per suo conto, aveva diretto i relativi lavori (nonché il proprio ex amministratore) per ottenere il risarcimento dei danni inerenti a vari vizi e per altre ragioni.

La domanda proposta nei riguardi dell’impresa e del direttore lavori venivano parzialmente accolte in primo grado, con una sentenza che veniva sostanzialmente confermata in appello.

Tanto il professionista che il Condominio impugnavano però la sentenza di secondo grado.

Rigettata l’impugnazione del primo, la Suprema Corte, accogliendo parzialmente quella del secondo, censurava la sentenza d’appello laddove che alcuni tra i vizi e le difformità anzidette avessero costituito “modalità operative prescelte liberamente dall'appaltatore, senza alcuna corresponsabilità del direttore dei lavori”.

Così ragionando, infatti, la Corte territoriale non aveva tenuto conto che “in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in concreto", come stabilito da svariati suoi precedenti (Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255).

Da tale principio deriva che “rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”.

Con la conseguenza per cui “non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del  committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”. 

Anche a questo proposito la giurisprudenza è costante (Cass. Sez. 2, 14/03/2019, n. 7336; Cass. Sez. 2, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass. Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255). 

Queste essendo le regole in tema di responsabilità del direttore dei lavori, la Corte ha poi rammentato che “il vincolo di responsabilità solidale (che trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c.) fra l'appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, genera a carico del secondo l'identica obbligazione risarcitoria del primo, avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte”., come da svariati precedenti conformi, fra i quali la Corte cita Cass. civ. 06/12/2017, n. 29218 e Cass. civ. 27/08/2012, n. 14650.

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