La Corte d’appello di Milano e le rette dei malati di Alzheimer: sono totalmente a carico del S.S.N. se al paziente vengono prestate cure mediche (anche se routinarie)

La Corte d’appello di Milano e le rette dei malati di Alzheimer: sono totalmente a carico del S.S.N. se al paziente vengono prestate cure mediche (anche se routinarie)
17 Marzo 2020: La Corte d’appello di Milano e le rette dei malati di Alzheimer: sono totalmente a carico del S.S.N. se al paziente vengono prestate cure mediche (anche se routinarie) 17 Marzo 2020

Con la sentenza n. 2021/2019, pubblicata il 26.6.2019, la Corte d’appello di Milano ha deciso una controversia fra un’Azienda di servizi alla persona che aveva emesso un’ingiunzione fiscale per € 32.286,29 nei confronti dei congiunti di un malato di Alzheimer per le rette relative all’assistenza prestata a quest’ultimo.

Gli intimati avevano proposto un’opposizione che il Tribunale di Milano aveva rigettato.

La Corte d’appello ha, invece, accolto l’impugnazione proposta dagli intimati, sulla base di un’attenta analisi della cartella clinica dell’assistito, dalla quale risultava che “durante tutto il periodo di ricovero presso l’azienda convenuta, ha fruito tanto di prestazioni sanitarie quanto di prestazioni assistenziali/sociali”.

Il ricovero si era suddiviso in tre periodi: il primo “caratterizzato da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e terapeutico” ed il secondo nel quale “veniva instaurata terapia neurolettica e tentato inserimento in attività di intrattenimento di gruppo”, i cui oneri erano stati “posti interamente a carico del SSN”, scelta che la Corte ha ritenuto “corretta” sulla base dei criteri previsti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001.

Nell’”ultimo periodo del ricovero”, una volta accertato il “fallimento del programma riabilitativo”, il paziente “aveva registrato un peggioramento del cammino” e “nelle capacità cognitive”, era “completamente dipendente dagli operatori”, godendo di prestazioni sanitarie consistite “nella somministrazione di farmaci, alcuni dei quali inerenti il trattamento delle patologie cardiache e circolatorie preesistenti, nella sostituzione del catetere vescicale, in medicazioni sporadiche”, assieme svariate altre di natura assistenziale.

Osserva la Corte che, per decidere su chi debbano gravare i costi di tali prestazioni “occorre muovere da una lettura della norma contenuta nell’art. 30, secondo comma della legge n. 730/’83 – per cui “sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali” – conforme non soltanto al tenore letterale della stessa disposizione, bensì ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, in linea con l’art. 32 della Carta fondamentale, nel senso di ritenere che agli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali sono a carico del fondo sanitario nazionale, sicchè, laddove, oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività dev’essere considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio sanitario nazionale (in tal senso, ex multis, e da ultimo, Cass. n. 22776/’16, par. 11)”.

E “tra i casi di rilievo sanitario deve farsi rientrare anche quello relativo alle spese derivanti… da un trattamento farmacologico somministrato, in struttura residenziale protetta, in favore di un soggetto affetto da grave patologia psichiatrica cronica”, per cui ne rimangono escluse “soltanto quelle ipotesi, residuali, in cui siano somministrate prestazioni di carattere esclusivamente assistenziale”.

Nel caso in cui le prestazioni di natura sanitaria non possano essere eseguite se non congiuntamente con l’attività socio-assistenziale, sicché non sia possibile discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, rispetto alla quale le altre prestazioni debbono ritenersi avvinte alle une da nesso di strumentalità necessaria, essendo dirette alla cura della salute dell’assistito, e, dunque, la complesssiva prestazione dev’essere erogata a titolo gratuito”.

Con specifico riguardo alla malattia di Alzheimer, la Corte osserva trattarsi di una patologia “a carattere cronico-degenerativo… in sé… incurabile”, ma tale da richiedere “un continuo ed assiduo monitoraggio sanitario, per sostenere al meglio le condizioni di vita… del ricoverato, sicché i fattori produttivi sanitari risultano paritari, se non perfino preminenti, rispetto a quelli meramente assistenziali”.

A tal fine però la Corte ricorda che “nel novero degli interventi curativi delle patologie in atto, secondo il DPCM del 2001, rientrano non soltanto i trattamenti che lascino prevedere la guarigione o la riabilitazione del paziente, bensì anche quelli volti al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite (in tal senso, Cons. Stato, n. 3377/’3, n. 152/’04, n. 479/04)”.

Accolto l’appello proposto dagli intimati, pertanto, la Corte ha annullato l’ingiunzione fiscale adottata dall’Azienda di servizi alla persona.

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