La causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p. è applicabile anche al tentativo di furto

La causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p. è applicabile anche al tentativo di furto
12 Luglio 2022: La causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p. è applicabile anche al tentativo di furto 12 Luglio 2022

La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con Sentenza n. 24380/2022 ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Torino con la quale l’imputata veniva assolta dai reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 c.p., in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto.

Il caso riguardava il tentativo di furto messo a segno da una donna che, entrata nel supermercato, occultava all’interno dello zaino due bottiglie di vino, una bottiglia di birra e una caldaia da stiro per un valore complessivo di Euro 204,50.

La donna si recava alla cassa e provvedeva al pagamento della sola merce riposta nel carrello, ma veniva fermata, come di consueto, all’uscita della struttura.

Il Tribunale di primo grado condannava l’imputata a mesi 3 di reclusione ed Euro 150 di multa perché ritenuta responsabile dei reati a lei ascritti ex art. 56, 624 e 625 c.p..

La Corte di Cassazione confermava la sentenza di assoluzione pronunciata in sede d’appello, ritenendo applicabile la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p, rilevando che il tentativo di furto era avvenuto in un’unica condotta, in un lasso di tempo molto contenuto e con effetti dannosi minimi, stante la restituzione della merce e, valorizzando, infine, l’incensuratezza dell’imputata.

Ai sensi dell’art. 131 bis c.p. la punibilità è esclusa, nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133 c.p. comma 1l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

Nel caso di specie la decisione, dice la Suprema Corte, è conforme alla legge ed è conforme con l’elaborazione giurisprudenziale richiamata.

Il tentativo di furto all’interno di un supermercato non può essere qualificato come grave, tenuto conto delle modalità della condotta e della minima entità del danno cagionato.

Sotto il primo profilo, l’aver riposto la merce nella borsa e l’avere oltrepassato le casse previo pagamento di altri articoli riposti nel carrello sono circostanze che valgono a configurare la condotta del reato contestato ma non a connotarlo come maggiormente offensivo.

Sotto il secondo profilo la restituzione della merce è stata valutata non già come condotta post delictum, ma come indice della modesta significatività del danno cagionato in concerto alla persona offesa.

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