La cleptomania, pur accertata dal CTU, non comporta un vizio totale di mente

La cleptomania, pur accertata dal CTU, non comporta un vizio totale di mente
22 Marzo 2019: La cleptomania, pur accertata dal CTU, non comporta un vizio totale di mente 22 Marzo 2019

Con la sentenza n. 10638/2019, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di accertamento del vizio di mente, tale da escludere l’imputabilità del reo.

Nel caso di specie un uomo veniva colto in flagranza mentre tentava di rubare vari oggetti conservati all’interno degli Uffici parrocchiali di una Chiesa.

Tratto a giudizio per il reato di furto, nel corso del primo grado l’imputato veniva sottoposto a perizia psichiatrica, dalla quale emergeva che era affetto da cleptomania, patologia che, tuttavia, non ne escludeva completamente la capacità di intendere e di volere.

Il Tribunale, pertanto, condannava l’imputato per il reato ascrittogli, limitandosi a ridurre la pena a fronte dell’accertata patologia, che aveva prodotto un vizio parziale di mente.

Anche la Corte d’Appello successivamente adita, pur riducendo ulteriormente la pena inflitta all’imputato, concordava con le conclusioni cui era pervenuto il Giudice di prime cure.

L’imputato ricorreva quindi per cassazione, censurando, tra le altre, l’errata applicazione della legge penale e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento del vizio assoluto di mente, e lamentando che i giudici del merito si erano limitati semplicemente a recepire le conclusioni della perizia psichiatrica, affermandone la logicità “pur in presenza di elementi idonei ad evidenziare come la patologia da cui l’imputato risulta affetto risulti incompatibile con l’affermata capacità, seppur parziale, di intendere e volere”.

La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso.

I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti ricordato che “sviluppandosi l’"iter" diagnostico del perito attraverso due operazioni successive, connesse ed interdipendenti in relazione al risultato finale, cioè la percezione dei dati storici e il successivo giudizio diagnostico fondato sulla prima, il giudice è tenuto a discostarsi dalle conclusioni raggiunte quando queste si basano su dati fattuali dimostratisi erronei che, viziando il percorso logico del perito, rende inattendibili le loro conclusioni (Sez. 1, n. 24082 del 16/02/2017, Bounaim, Rv. 270270; Sez. 2, n. 43923 del 11/10/2013, Mosca, Rv. 257313). Quanto invece al contenuto più propriamente valutativo della perizia, questi è chiamato a fornire una specifica motivazione solo nel caso in cui intenda discostarsi dal parere tecnico e contestarne l’attendibilità sulla base di ulteriori e contrastanti risultanze processuali (e non certo ricorrendo alla sua scienza "privata"), mentre qualora lo condivida è sufficiente, come avvenuto nel caso di specie, che dia conto di averne verificato la intrinseca tenuta logica, confutando gli eventuali rilievi svolti dalle parti in proposito”.

Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale aveva compiutamente illustrato in motivazione le ragioni per cui aveva ritenuto di aderire alle conclusioni del perito circa la natura ed entità del vizio di mente che affliggeva l’imputato ed al fatto che questa non aveva comunque determinato la sua incapacità totale.

Inoltre, le ulteriori censure avanzate dal ricorrente si risolvevano di fatto “nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio, peraltro ancorata a personali valutazioni non scientificamente controllabili, alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito, nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto e della valutazione peritale posti a fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e)”.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’imputato, ritenendolo inammissibile, oltre che infondato.

 

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