La continuazione tra due condotte criminose: presupposti per l’applicazione

La continuazione tra due condotte criminose: presupposti per l’applicazione
08 Novembre 2021: La continuazione tra due condotte criminose: presupposti per l’applicazione 08 Novembre 2021

IL CASO. Tizio, condannato per il reato di mancata corresponsione di alimenti di cui all’art. 12-sexies della legge n. 898/1970 (con due sentenze irrevocabili, per due separate condotte riferite a diversi periodi), formulava un’istanza al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo l’applicazione della disciplina della continuazione in ordine ai suddetti delitti oggetto di condanna. 

Il Tribunale rigettava l’istanza, ritenendo non applicabile la disciplina della continuazione poiché le due sentenze di condanna si riferivano a un reato permanente unico di mancato versamento degli alimenti.

Tizio proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione, argomentando che la natura permanente del reato di mancato versamento degli alimenti si era interrotta con la sentenza di condanna, con la conseguenza che il giudice avrebbe potuto applicare la disciplina della continuazione.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 35609/2021, depositata il 28 settembre 2021, ha accolto il ricorso presentato da Tizio e ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Sciacca.

In particolare, la Suprema Corte ha confermato che il delitto di inadempimento all’obbligo di corresponsione degli animali ha natura permanente.

Ha, però, precisato che “in tema di reato permanente, il divieto di secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione e accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di “fatto storico diverso”.

Quindi, secondo la Corte, posto che Tizio era stato condannato con due separate sentenze per due diverse condotte, il giudice dell’esecuzione non poteva ritenere la sussistenza di un reato unico, con la conseguente mancanza del presupposto logico-giuridico per l’applicazione della disciplina della continuazione, e cioè la pluralità di reati.

La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, stabilendo che, ferma la presenza di una pluralità di reati, il Tribunale di Sciacca in funzione di giudice dell’esecuzione “sarà libero di affermare o escludere la sussistenza della continuazione fra i predetti reati, ma dovrà rendere a sostegno della decisione una motivazione congrua e coerente”.

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