La privazione della funzione genitoriale integra il reato di maltrattamenti

La privazione della funzione genitoriale integra il reato di maltrattamenti
25 Maggio 2022: La privazione della funzione genitoriale integra il reato di maltrattamenti 25 Maggio 2022

IL CASO. Tizia era stata condannata in primo grado in relazione al reato di cui all’art. 572 e art. 61 c.p., n. 11 quinquies, per aver maltrattato il coniuge e il figlio minore attraverso una condotta volta a privare il coniuge del suo ruolo genitoriale. 

L’imputata impugnava la sentenza avanti la Corte d’appello, che però confermava la sentenza di primo grado, dando atto che la persona offesa aveva riferito in maniera compiuta e convincente le vessazioni subite da lui stesso e dal figlio minore, sia durante la convivenza che dopo la separazione, ad opera di Tizia. Tali circostanze trovavano riscontro nella documentazione in atti, come pure lo stato di malessere fisico e psichico del bambino, siccome accertato dal personale del consultorio familiare, che aveva segnalato come la madre si fosse resa artefice di comportamenti gravemente pregiudizievoli per il figlio.

Tizia, quindi, proponeva ricorso per cassazione con tre diversi motivi di doglianza deducendo, in particolare, la violazione di legge, in relazione all’art. 572 c.p., e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado, nonostante gli atti acquisiti avessero dimostrato la commissione di singoli episodi posti in essere nel contesto del rapporto conflittuale tra coniugi che poi erano sfociati in una denuncia.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione penale, con la sentenza del 13.04.2022 n. 14522 ha rigettato il ricorso presentato da Tizia, in quanto inammissibile, non avendo ravvisato alcuna carenza nel percorso argomentativo e motivazionale svolto dalla Corte d’Appello.

La Cassazione, infatti, non ha ritenuto sussistente il vizio di violazione di legge, non essendovi “alcun errore nell’applicazione della norma correttamente richiamata, quella incriminatrice del reato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’aver commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto”.

Ha, dunque, riconosciuto che è conforme ad un consolidato orientamento giurisprudenziale “l’inquadramento nell’ipotesi delittuosa di maltrattamenti come descritta dall’art. 572 c.p,.  della condotta del genitore che, sistematicamente svaluta e priva l’altro genitore delle scelte economiche, organizzative ed educative relative ai figli minori, con ciò svilendone la sua figura morale agli occhi dei figli, privando il genitore della sua funzione nei confronti del figlio minore e negando al minore così un suo bisogno fondamentale”.

E ciò, secondo la Corte, va riconosciuto “tanto più laddove dette condotte persecutorie siano poste in essere da un genitore nei confronti dell’altro genitore alla presenza dello stesso figlio minore: simile condotta è espressione di una consapevole e voluta indifferenza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali del minore, in cui provoca sentimenti di sofferenza e frustrazione con le ovvie conseguenze sotto il profilo di danni psichici e possibili sofferenze anche fisiche”.

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