L’aggravante della minorata difesa è applicabile al reato di truffa on line

L’aggravante della minorata difesa è applicabile al reato di truffa on line
01 Febbraio 2022: L’aggravante della minorata difesa è applicabile al reato di truffa on line 01 Febbraio 2022

La Corte d’Appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, e quindi la responsabilità del ricorrente, in relazione ad una serie di truffe attraverso l’offerta in vendita di beni su piattaforme web.

Il collegio non riteneva sussistente, invece, l’aggravante della minorata difesa, la quale, a parere della Corte, avrebbe natura costitutiva del reato di truffa nella contrattazione telematica e non natura circostanziale.

Ricorreva in Cassazione la Procura Generale, lamentando la violazione di legge: l’aggravante della minorata difesa avrebbe dovuto trovare riconoscimento dato che le contrattazioni on line, in ragione della distanza tra i contraenti, dell’impossibilità di effettuare controlli sui beni offerti in vendita e della facilità con cui il venditore può schermare la propria identità, pone l’offeso in una condizione di minorata difesa.

La Corte di Cassazione [Cass. Pen., Sez. II, Ud. 14 dicembre 2021 (dep. 26 gennaio 2022), n. 2902] ha accolto il motivo di gravame, facendo proprie le osservazioni espresse dalla Procura Generale di Ancona.

Secondo la Suprema Corte, sussiste l’aggravante della minorata difesa nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on line, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il compratore truffato e quello in cui, invece, si trova il venditore determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, che può facilmente schermare la sua identità, fuggire e non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente.

La Cassazione osserva però che l’aggravante della minorata difesa deve essere esclusa allorquando il primo contatto tra venditore e compratore sia avvenuto su una piattaforma web, per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e la cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest’ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell’identità del venditore (cfr. Cass. Pen., Sez. II, del 14/10/2020, n. 1085, dep. 2021).

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