L’amministratore di diritto è imputabile per bancarotta fraudolenta anche per le condotte dell’amministratore di fatto: è sufficiente la mera conoscibilità dell’illecito

L’amministratore di diritto è imputabile per bancarotta fraudolenta anche per le condotte dell’amministratore di fatto: è sufficiente la mera conoscibilità dell’illecito
25 Gennaio 2021: L’amministratore di diritto è imputabile per bancarotta fraudolenta anche per le condotte dell’amministratore di fatto: è sufficiente la mera conoscibilità dell’illecito 25 Gennaio 2021

Con la sentenza n. 32413 del 24.09.2020, la sezione V penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio, già espresso in precedenza dagli stessi giudici di legittimità, secondo cui “in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non aver impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire”.

Secondo gli Ermellini, per la configurabilità dell’elemento soggettivo del reato in capo all’amministratore di diritto, sarebbe sufficiente la generica consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire eventi tipici del reato di bancarotta fraudolenta (dolo generico) o anche la sola accettazione del rischio che i predetti eventi si verifichino (dolo eventuale).

Non è, invece, necessario che l’amministratore di diritto conosca ogni singolo atto illecito posto in essere dall’amministratore di fatto. 

Tuttavia, l’anzidetta consapevolezza/conoscenza dell’illiceità delle condotte dell’amministratore di fatto non può essere dedotta dalla sola circostanza che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore, ma va valutata secondo quanto emerso in concreto nel corso delle indagini.

Nel caso di specie fu lo stesso imputato a riferire al curatore fallimentare delle operazioni illecite dell’amministratore di fatto, dimostrando, quindi, di averne piena conoscenza. 

Pertanto, secondo la Suprema Corte, hanno correttamente agito i giudici di merito di primo e secondo grado che, in applicazione del summenzionato principio di diritto, hanno ritenuto sussistenze l’elemento soggettivo del reato e conseguentemente condannato l’imputato per il reato ascritto. 

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