Nessun indennizzo dall’INAIL per l’infortunio durante la c.d. pausa caffè

Nessun indennizzo dall’INAIL per l’infortunio durante la c.d. pausa caffè
06 Dicembre 2021: Nessun indennizzo dall’INAIL per l’infortunio durante la c.d. pausa caffè 06 Dicembre 2021

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza dell’8 novembre 2021, n. 32473.

IL CASO. Una lavoratrice, mentre stava percorrendo un breve tragitto a piedi per raggiungere un bar (sito al di fuori del luogo di lavoro) per effettuare la c.d. pausa caffè, cadeva a terra, procurandosi lesioni personali.

Agiva, quindi, in giudizio per ottenere l’indennità di malattia per inabilità assoluta temporanea e l’indennizzo per danno permanente.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, ritenendo che vi fosse il nesso di causa tra l’attività lavorativa e il rischio assunto dalla lavoratrice, poiché la pausa era stata autorizzata dal datore di lavoro e poiché, all’interno dell’ufficio, non era presente il servizio bar.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, affermando che l’evento lesivo fosse “connesso ed accessorio all’attività di lavoro e non ricorresse una ipotesi di rischio elettivo”.

L’INAIL proponeva ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d’appello, lamentando che l’infortunio occorso alla lavoratrice non potesse essere ricondotto agli infortuni avvenuti “in occasione di lavoro”, presupposto necessario ex art. 2 d.P.R. 1124/1965 per ottenere l’indennizzo.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32473 dell’8 novembre 2021, ha accolto il ricorso proposto dall’INAIL.

Nello specifico, la Suprema Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. 1124/1965, l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende tutti i casi di infortunio “avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro”, e cioè tutti gli infortuni per i quali “il lavoro determina non tanto il verificarsi dell’evento quanto l’esposizione a rischio dell’assicurato.

I Giudici di legittimità hanno, quindi, confermato il proprio orientamento, secondo cui “l’occasione di lavoro” non si riferisce “alla mera circostanza che l’infortunio si sia verificato nel tempo e nel luogo della prestazione lavorativa”, ma presuppone la sussistenza del nesso di causa tra lavoro e rischio.

Conseguentemente, hanno escluso che sia indennizzabile un infortunio subito a seguito dell’assunzione di un rischio elettivo da parte del lavoratore, e cioè un rischio frutto di “una scelta arbitraria del lavoratore, il quale (…) crei ed affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente all’attività lavorativa”, tale da interrompere il nesso di causa tra lavoro e rischio.

Nel caso in esame, la Suprema Corte ha ritenuto che la lavoratrice si fosse esposta a un rischio c.d. elettivo, “non necessariamente connesso all’attività lavorativa, per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente, interrompendo così la necessaria connessone causale tra attività lavorativa e incidente” e ha, pertanto, escluso l’indennizzabilità dell’infortunio occorso alla lavoratrice.

La Corte di cassazione, quindi, in accoglimento del ricorso promosso dall’INAIL, ha cassato la sentenza della Corte d’appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice.

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