Reato di “stalking”: per la sua integrazione non è necessario l’accertamento di uno stato patologico

Reato di “stalking”: per la sua integrazione non è necessario l’accertamento di uno stato patologico
18 Gennaio 2022: Reato di “stalking”: per la sua integrazione non è necessario l’accertamento di uno stato patologico 18 Gennaio 2022

IL CASO. Tizio veniva condannato per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis c.p., sia in primo grado che in sede di gravame.

Avverso la sentenza di appello, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna, ma aveva rideterminato la pena in senso più favorevole per Tizio, questi proponeva ricorso per cassazione per tre motivi.

In particolare, con il primo, lamentava di non aver mai posto in essere comportamenti minacciosi o atti persecutori, ma di essersi solo avvicinato alla persona offesa e che tale condotta non avesse provocato alcun perdurante stato di ansia grave, né leso la capacità di autodeterminazione della medesima.

Sottolineava in proposito che non vi fosse alcun certificato medico che attestasse la presenza di uno stato patologico nella persona offesa.

Evidenziava, altresì, che la Corte d’appello, ai fini della prova dell’evento di danno richiesto dalla norma incriminatrice, aveva dovuto valorizzare circostanze oggetto di un distinto procedimento.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 42659/2021, depositata il 22.11. 2021, ha rigettato il ricorso proposto da Tizio.

In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come il comportamento dell’imputato era consistito in appostamenti e pedinamenti della persona offesa, in modo sempre più assillante nel tempo, sottolineando che proprio questo ultimo profilo era stato valorizzato dalla Corte d’appello ai fini dell’accertamento dell’evento di danno.

La Corte di Cassazione ha, altresì, osservato come, per l’integrazione del reato di atti persecutori, non sia necessario un certificato medico che attesti lo stato patologico della persona offesa, essendo sufficiente “che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”, posto che la fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. non è una duplicazione del reato di lesioni di cui all’art. 482 c.p. (che prevede, invece, un evento di danno configurabile sia come malattia fisica che come malattia psicologica).

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