Responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.): grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale

Responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.): grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale
12 Maggio 2021: Responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.): grava sul danneggiato l’onere di provare il nesso causale 12 Maggio 2021

Le cause del nostro studio

Con la sentenza n. 2323/2019 il Tribunale di Treviso ha deciso la controversia relativa al danno subito da un disabile che, durante una visita di gruppo ad un Parco archeologico-didattico assistita dagli operatori di una cooperativa, era caduto a terra, a dire del suo amministratore di sostegno, “a causa della superficie resa scivolosa dall’umidità e dalla presenza di muschio sul tavolato” di un ponte che collegava alcune palafitte. 

In proposto il Tribunale ha premesso che “l’art. 2051 cc. configura la responsabilità del custode come un’ipotesi di responsabilità oggettiva”, per la quale “è onere del danneggiato provare il nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, e tra quest’ultimo ed il danno, mentre spetta al custode la prova liberatoria del caso fortuito, quale fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso di causa (ex multis, Cass. 8106/06; Cass. n.11227/08; Cass. ord. 5910/11)”.

Oltre a ciò, ricorda il Tribunale, “nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte, il danneggiato è tenuto a provare che lo stato dei luoghi presentava una pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell’evento lesivo, dimostrando, comunque, di avere tenuto un comportamento di cautela correlato al rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, potendo essere integrato il fortuito anche dal fatto colposa dello stesso danneggiato (ex mulits, Cass. ord. 11526/2017; Cass. 21221/2015; Cass. 28811/2008)”.

Nel caso specifico è stata ritenuta insussistente tanto la prova della pericolosità della “cosa inerte” costituita dalla pavimentazione in legno del ponte, quanto quella del necessario nesso di causalità materiale tra la cosa stessa e l’evento dannoso.

Quanto al primo aspetto, infatti, era “rimasta indimostrata anche la pericolosità intrinseca del camminamento in legno, avendo tutti i testimoni escluso la presenza del muschio” sul tavolato del ponte e “il solo fatto (incontestato) dell’umidità” in questo presente non era stato ritenuto sufficiente “ad integrare la richiesta prova a carico dell’attrice, anche in considerazione del fatto che il legno utilizzato per le superfici calpestabili esterne è un materiale dotato di una tendenziale resistenza allo scivolamento, anche da bagnato.

Per di più, quanto al secondo aspetto, Il Tribunale ha osservato che non ha trovato pieno riscontro la dinamica dedotta dall’attrice – peraltro in via del tutto generica (essendosi limitata, sul punto, a riferire di una rovinosa scivolata, senza ulteriori contestualizzazioni)”, anche in considerazione del fatto che un testimone aveva riferito di aver visto il danneggiato “dondolare su sé stesso e poi cadere.

Non potendosi così nemmeno “escludere il fatto proprio del danneggiato ovvero la responsabilità della Cooperativa, quanto al profilo della vigilanza”, tanto più che era stato provato come questa avesse attivato la propria “copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi”, in virtù della quale il danneggiato aveva ricevuto un indennizzo.

Altre notizie