Richiedere di sottoscrivere il contratto dopo le ferie non configura rottura delle trattative

Richiedere di sottoscrivere il contratto dopo le ferie non configura rottura delle trattative
01 Agosto 2019: Richiedere di sottoscrivere il contratto dopo le ferie non configura rottura delle trattative 01 Agosto 2019

Tra il mese di giugno e fine luglio, due società avevano trattato la stipula di un contratto di locazione ad uso commerciale. 
Raggiunto quello che sembrava l’accordo finale, la conduttrice aveva chiesto di rinviare la sottoscrizione di tale contratto dopo le ferie, chiedendo al proprietario dell’immobile di fissare una data utile per la firma. 
Parte locatrice si era quindi riservata di “rivalutare dopo le vacanze estive il proprio interesse alla locazione ed altresì alle relative condizioni”, salvo poi considerare il comportamento della ‘conduttrice’ interruttivo delle trattative per colpa di quest’ultima, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.  
Il Giudice del primo grado aveva ritenuto il comportamento della ‘conduttrice’ contrario alla buona fede contrattuale e quindi aveva accolto la domanda di risarcimento, condannando quest’ultima al pagamento di circa diciannovemila euro in favore della società proprietaria dell’immobile.
Entrambe le società avevano proposto appello alla sentenza: la società proprietaria dell’immobile riteneva infatti di aver diritto ad un maggior risarcimento, mentre l’altra riteneva non sussistere alcuna propria responsabilità precontrattuale. 
Il Giudice d’appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, aveva ridotto l’importo a titolo di risarcimento, che comunque aveva ritenuto dovuto, “confermando quindi la responsabilità della conduttrice nella rottura delle trattative”.
Contro tale sentenza, veniva promosso ricorso per Cassazione dal proprietario dell’immobile e ricorso incidentale dalla conduttrice.
Quest’ultima, infatti, “ritiene che la richiesta di rinviare a dopo le ferie la firma del contratto non possa costituire ingiustificato recesso delle trattative, o comunque di rottura delle medesime”. 
Per la Suprema Corte la richiesta della conduttrice di far slittare la sottoscrizione a dopo le ferie “non ha costituito una condotta contraria a correttezza e buona fede nelle trattative”, ciò in quanto “il Giudice di merito non ha considerato che tale richiesta non era stata rifiutata dal proponente locatore, che si era ripromesso di valutarla dopo le ferie, e senza dunque considerare che, dopo tale periodo le trattative si sono arenate senza che alcuna delle due parti abbia espressamente deciso in tal senso” (Corte di Cassazione, Sez VI -1, Ordinanza 28.03.2019, n, 8748). 
La Cassazione pertanto ha accolto il ricorso incidentale proposto dalla conduttrice, in quanto ritenendo la richiesta di poter sottoscrivere il contratto di locazione dopo le ferie estive non lesiva dei canoni di buona fede e/o correttezza contrattuale.  

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