Rifiuto del medico a visitare il paziente: quando si configura la responsabilità penale per rifiuto di atto d’ufficio

Rifiuto del medico a visitare il paziente: quando si configura la responsabilità penale per rifiuto di atto d’ufficio
25 Giugno 2021: Rifiuto del medico a visitare il paziente: quando si configura la responsabilità penale per rifiuto di atto d’ufficio 25 Giugno 2021

La questione che la Suprema Corte ha affrontato con la sentenza n. 12806 del 15/12/2020, depositata il 2.4.2021, riguarda i presupposti in presenza dei quali il rifiuto espresso del medico di vistare un paziente possa assumere rilevanza penale ai sensi dell’art. 328 c.p.

IL CASO. Tizio impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato quella precedentemente emessa dal Tribunale che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di rifiuto di atti d’ufficio per avere, nella sua qualità di medico in servizio, omesso di visitare un paziente ivi ricoverato, nonostante l’espressa richiesta formulategli da alcuni infermieri. 

Tizio avverso la sentenza di condanna proponeva quattro motivi di ricorso, deducendo, in particolare, la violazione di legge in ordine all’art. 328 c.p., sostenendo che la sua scelta di non visitare il paziente fosse stata dettata da una legittima espressione di una ragionevole valutazione tecnica, nel rispetto dei protocolli terapeutici, alla luce delle generali condizioni del paziente, e che nel momento in cui era stato chiamato a visitare il paziente era intento nello studio della sua situazione clinica, onde valutare se procedere con un intervento chirurgico.

Tra gli altri motivi di ricorso veniva in particolare rilevata l’assenza dell’elemento soggettivo del dolo, in quanto l’imputato aveva agito nella convinzione che la visita del paziente non fosse urgente, né indifferibile.

LA DECISIONE. La Suprema Corte riconosce anzitutto che, in linea generale, “non vi può esser dubbio sul fatto che il sanitario, a fronte di una richiesta in tal senso (di visitare il paziente), conservi un margine di discrezionalità nell’apprezzamento dell’indifferibile necessita del suo intervento”.

La Corte però evidenzia che i confini di tale spatiun deliberandi del medico si restringono allorché la richiesta provenga da soggetti qualificati, come nel caso del personale infermieristico, e, richiamando la costante giurisprudenza sul punto, ha ravvisato in capo al medico un preciso obbligo di procedere a visitare il paziente, con conseguente responsabilità penale in caso di rifiuto ed omissione.

E ciò “anche nel caso in cui, successivamente, le condizioni di salute del paziente non siano rivelate particolarmente gravi e questi non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva del sanitario”.

Nel caso di specie, esaminato il caso concreto, è stata ravvisata dalla Corte la sussistenza di “un’oggettiva condizione di urgenza”, tale per cui “l’atto d’ufficio richiesto all’imputato era da lui dovuto, in presenza di una richiesta rivoltagli ripetutamente e da personale provvisto di specifiche cognizioni tecniche”.

La Corte ha, quindi, ritenuto sussistente il reato e l’imputato colpevole, ma non ha pronunciato nei suoi confronti alcuna condanna, poiché, nelle more dell’impugnazione, era intervenuta la prescrizione.

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