Scontro tra veicoli: esclusiva la responsabilità del conducente che invade la corsia opposta, non lasciando scampo all’altro

Scontro tra veicoli: esclusiva la responsabilità del conducente che invade la corsia opposta, non lasciando scampo all’altro
12 Maggio 2021: Scontro tra veicoli: esclusiva la responsabilità del conducente che invade la corsia opposta, non lasciando scampo all’altro 12 Maggio 2021

I congiunti di uno dei due conducenti coinvolti in un incidente stradale, entrambi deceduti a causa delle gravi lesioni conseguitene, avevano proposto una domanda di risarcimento danni che il Tribunale di Lucera aveva respinto perché, sulla base della “dinamica… attendibilmente desunta dalle tracce di frenata lasciate sull'asfalto dal veicolo” dai Carabinieri, intervenuti per i rilievi del caso, era emerso che il veicolo da questi guidato aveva invaso la corsia opposta, andando a collidere contro un’altra autovettura che proveniva dalla direzione opposta.

Il Tribunale aveva ritenuto inattendibile la diversa ricostruzione effettuata dal consulente degli attori, che aveva collocato il punto d’urto fra i due mezzi “in corrispondenza della mezzeria, sulla semicarreggiata di marcia” del congiunto degli attori, trattandosi di “mera allegazione difensiva”, per di più “contraddittoria e incoerente con le tracce rilevate sui luoghi”.

L’appello proposto contro tale decisione era stato rigettato dalla Corte d’appello di Bari ed i congiunti del primo conducente avevano impugnato pure la sentenza di secondo grado, censurandola anzitutto per violazione del disposto dell’art. 2054, secondo comma c.c., anche in relazione al disposto degli artt. 141 e 142 C.d.s.), osservando che, secondo la ricostruzione della Corte territoriale, il conducente del secondo veicolo viaggiava “a velocità non commisurata”, sostenendo che questi non avrebbe potuto evitare l’urto compiendo una manovra di emergenza diversa dalla frenata che pur aveva effettuato.

I ricorrenti invocavano, inoltre, il principio giurisprudenziale per cui l’accertamento della "colpa di uno dei conducenti non può far ritenere, per ciò solo, superata la presunzione di responsabilità posta a carico dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2” poiché a tal fine è necessario “che il Giudice accerti, altresì, se l'altro conducente abbia tenuto una condotta di guida totalmente conforme alle prescrizioni del codice della strada ed immune da colpa generica".

Con l’ordinanza n. 19115/2020 la Corte di Cassazione ha respinto l’impugnazione così proposta, ricordando la consolidata giurisprudenza secondo la quale, ai fini della presunzione stabilita dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., “la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n. 5226)”.

E, quindi, per quanto l’accertamento di un’invasione di corsia non dispensi il Giudice dal “verificare anche il comportamento dell’altro conducente” ai fini di un ipotetico concorso di colpa, “ciò non esclude tuttavia che, anche in tali circostanze, possa comunque ritenersi raggiunta la prova liberatoria anche indirettamente, in base alla valutazione, in concreto, della assorbente efficacia eziologica della condotta dell'altro conducente”.

Con riguardo al caso specifico la Corte osserva che, secondo il giudice d’appello, l’ipotetica velocità non prudenziale del veicolo antagonista non avrebbe avuto “alcuna incidenza causale, dal momento che detto conducente "non avrebbe potuto compiere altra manovra d'emergenza, oltre quella di frenare, per tentare di evitare l'impatto", assunto questo decisivo ai fini di ritenere superata la presunzione dettata dal secondo comma dell’art. 2054 c.c., poiché questa “opera pur sempre sul piano causale”.

Infatti, “la presunzione di colpa deve… pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha”.

In questo quadro interpretativo, la decisione impugnata, “sulla scorta di una complessiva valutazione delle risultanze istruttorie” aveva “accertato… l'esclusiva responsabilità del D., evidenziando l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata”, con una valutazione di fatto, come tale “insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c.

Detto in altri termini, non era illogico il giudizio della Corte territoriale laddove per un verso aveva ritenuto inevitabile la collisione da parte del conducente che viaggiava nella propria corsia di marcia perché questi non poteva eseguire altra manovra, se non frenare, cosa che aveva fatto e, per un altro verso, ritenuta ininfluente anche una sua ipotetica velocità non moderata, attribuendo invece esclusiva valenza causale all’invasione di corsia attuata dall’altro conducente, tale da superare la presunzione di pari colpa prevista dal secondo comma dell’art. 2054 c.c..

La decisione della Cassazione affronta una casistica di cui la giurisprudenza civile di legittimità si è occupata raramente.

Più frequenti le decisioni, invece, le decisioni della Cassazione penale che, essendo entrate nel merito della valutazione della condotta dei singoli conducenti (preclusa al Giudice civile di legittimità), offre importanti indicazioni soprattutto al riguardo dell’inesigibilità di un risultato salvifico della manovra di emergenza eseguita dal conducente che si veda invadere la propria corsia da un veicolo proveniente dalla direzione opposta:

Il conducente di un veicolo che si venga a trovare in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui (stato di necessità ex art. 54 c.p.) non risponde a titolo di colpa per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata a evitare l'incidente. Infatti, è proprio la condizione di emergenza, con le sue ovvie implicazioni psichiche (che sono tali da escludere totalmente l'elemento volontaristico tipico della colpa) e con il suo consumarsi in qualche attimo, ad escludere l'esigibilità di quella scelta oculata, frutto di raffronto tra le varie alternative, che si potrebbe svolgere solo a tavolino, e dunque necessariamente con giudizio "ex post" rispetto alla dinamica dell'incidente verificatosi in tale situazione di emergenza. (Nella specie, la Corte, nel rigettare il ricorso delle parti civili e del Procuratore generale, ha condiviso la decisione liberatoria del giudice di merito, il quale aveva escluso la colpa del conducente del veicolo che non era riuscito a evitare l'impatto non a causa della propria condotta di guida - la velocità tenuta era risultata di poco superiore ai limiti consentiti e la posizione del veicolo all'interno della carreggiata era corretta - ma perché la vettura antagonista era sopraggiunta a velocità elevata invadendo l'opposta corsia di marcia, sicché il lasso temporale a disposizione per effettuare manovre di emergenza era risultato irrisorio)” (Cassazione penale, sez. IV, 18/11/2008, n. 47393, in Guida al diritto 2009, 7, 76).

In tema di responsabilità penale per eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, non può ritenersi in colpa il conducente il quale, a fronte di una situazione di improvviso pericolo a lui non addebitabile, ponga in essere una manovra di emergenza diversa da quella che, presumibilmente, sarebbe stata idonea a scongiurare l'evento (principio affermato, nella specie, con riguardo ad un caso in cui si era addebitato all'imputata, conducente di un'autovettura che aveva urtato un ciclomotorista il quale, proveniente dall'opposto senso di marcia, aveva improvvisamente invaso la semicarreggiata di pertinenza di detta autovettura, di aver azionato i freni sterzando nel contempo sulla sinistra, laddove la manovra corretta sarebbe stata quella di mantenere il proprio assetto di marcia ovvero sterzare sulla destra)” (Cassazione penale, sez. IV, 04/03/2008, n. 20588, in Arch. giur. circol. e sinistri 2008, 11, 944).

In definitiva, il conducente che debba fronteggiare l’altrui invasione della propria semicarreggiata ha l’obbligo di fare il possibile per evitare la collisione, ma non può ritenersi (cor)responsabile dell’incidente per non aver scelto la manovra di emergenza più appropriata o per non averla eseguita correttamente.

Una sua eventuale condotta di guida irregolare (ad esempio: una velocità non prudenziale o eccessiva) non può essere addotta per affermarne il concorso di colpa, se sia stata irrilevante sotto il profilo causale (come sovente avviene in tal caso).

E l’invasione di corsia, tenuto conto delle circostanze concrete, può essere sufficiente a far ritenere superata la presunzione di colpa prevista dall’art. 2054 c.c. nei confronti del conducente che viaggiava nella propria corsia di marcia (e per privare di rilievo causale un’ipotetica irregolarità della sua condotta di guida).

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