Se la violazione del diritto alla privacy è minima, il danno non patrimoniale non è risarcibile

Se la violazione del diritto alla privacy è minima, il danno non patrimoniale non è risarcibile
28 Luglio 2021: Se la violazione del diritto alla privacy è minima, il danno non patrimoniale non è risarcibile 28 Luglio 2021

IL CASO. Il Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da Tizio, volta ad accertare l’illecito trattamento dei propri dati personali da parte di un’agenzia investigativa e a ottenere il risarcimento del danno.

Nello specifico, il giudice di merito riteneva che l’attore non avesse dimostrato di aver subito un pregiudizio di natura non patrimoniale, conseguente all’utilizzo illecito dei propri dati personali.

Tizio proponeva ricorso per cassazione per sei motivi, posto che, in materia di trattamento di dati personali, la sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.

In particolare, con il terzo motivo di ricorso, lamentava che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno, nonostante egli avesse precisato di aver subito un danno morale a seguito della diffusione dei propri dati personali.

LA DECISIONE. Con l’ordinanza n. 16402/2021, depositata il 9 giugno, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Tizio, ritenendolo infondato.

In relazione all’omessa pronuncia sulla richiesta di risarcimento del danno, la Suprema Corte ha richiamato due principi di diritto già affermati, secondo cui “il danno non patrimoniale risarcibile (…), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno” (…), sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva” e “il danno alla privacy, come ogni danno non patrimoniale, non sussiste in re ipsa, non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione”.

I giudici di legittimità hanno, quindi, evidenziato che il giudice di merito si era pronunciato sulla richiesta di risarcimento del danno e, applicando correttamente i principi di diritto richiamati, aveva rigettato la domanda risarcitoria in quanto le conseguenze negative subite a causa del trattamento illecito dei dati personali non erano state specificate dal ricorrente.

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