Sentenza irrevocabile nel giudizio penale e prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale

Sentenza irrevocabile nel giudizio penale e prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale
17 Marzo 2020: Sentenza irrevocabile nel giudizio penale e prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale 17 Marzo 2020

Le cause del nostro studio 

Con la sentenza n. 18/2020 il Tribunale di Treviso ha deciso una causa che, dopo l’annullamento di una prima sentenza di primo grado disposto dalla Corte d’appello ex art. 354, primo comma c.p.c., era stata riassunta dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale che chiedevano il risarcimento del danno conseguito alla perdita di quest’ultimo.

Il giudizio civile era stato però preceduto da un processo penale conclusosi con una sentenza d’appello che aveva confermato l’assoluzione dell’imputato dal reato di omicidio colposo ascrittogli.

Conseguentemente, i convenuti del giudizio civile riassunto come sopra avevano eccepito, anzitutto, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno azionato contro di loro, osservando che il termine prescrizionale applicabile in tal caso era quello biennale previsto dall’ultimo comma dell’art. 2947 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale era divenuta irrevocabile, e che gli attori non avevano interrotto il suddetto termine.

Il Tribunale ha accolto tale eccezione, condividendo l’applicabilità del termine biennale alla fattispecie ed osservando che gli attori non avevano provato di averlo interrotto.

In particolare, con riguardo al termine applicabile (quello biennale, e non quello quinquennale, pur previsto dall’art. 2947 c.c. per altre fattispecie), il Tribunale ha premesso che “la durata del termine di prescrizione del diritto fatto valere in questa sede dagli attori è stabilita dall’art. 2947/2 cc., a tenore del quale “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il danno si prescrive in due anni””.

Ed ha, quindi, osservato che “la stessa disposizione prevede, all’ultimo comma, che “se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati nei primi due commi (e quindi, in caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli, il diritto al risarcimento si prescrive in due anni), con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile””. 

Date queste premesse, la sentenza ha osservato che, nel caso specifico, era “divenuta irrevocabile la sentenza della Corte d’Appello di Venezia… del 12.05.2008” che aveva assolto l’imputato, così determinando l’applicabilità dell’”l’ipotesi di cui alla seconda parte del terzo comma dell’art. 2947 cc., pertanto, da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione, di durata biennale”.

Ed ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ha definito quali siano le sentenze penali in relazione alle quali deve computarsi il suddetto termine biennale:

In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, l'applicazione della seconda parte del terzo comma dell'art. 2947 cc. – ai sensi della quale il termine breve di prescrizione di due anni decorre dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile – esige che deve trattarsi non di qualsivoglia sentenza penale ma solo di sentenze che non dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione e, cioè, di sentenze di condanna nonché di assoluzione per motivi diversi dalla predetta estinzione; peraltro, poiché a norma dell'art. 648/1 cpp., sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione, l'irrevocabilità di una sentenza penale non dipende dal suo contenuto, ma discende solo dal fatto che essa sia stata pronunziata in giudizio e non sia impugnabile, per cui la qualità della irrevocabilità delle sentenze penali investe sia quelle di condanna che di proscioglimento (art. 529 cpp., sentenze di proscioglimento, e art. 530 cpp. sentenze di assoluzione”, ex multis Cass. 22883/2007)”.

Con la conseguenza per cui “in assenza dunque della prova del compimento di validi atti interruttivi della prescrizione nei due anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione… risulta evidente che il diritto degli attori al risarcimento dei danni si è prescritto già prima dell’instaurazione del primo giudizio dinanzi a questo Tribunale”.

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