Sospensione condizionale della pena ed obblighi risarcitori: le Sezioni Unite si pronunciano sul termine per l’adempimento.

Sospensione condizionale della pena ed obblighi risarcitori: le Sezioni Unite si pronunciano sul termine per l’adempimento.
21 Ottobre 2022: Sospensione condizionale della pena ed obblighi risarcitori: le Sezioni Unite si pronunciano sul termine per l’adempimento. 21 Ottobre 2022

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 37503 del 23 giugno 2022, tornano sul dibattuto tema dell’individuazione del termine per l’adempimento degli obblighi risarcitori posti dalla sentenza che dispone la sospensione condizionale della pena, qualora questo non sia esplicitato dal giudice.

Al vaglio della Cassazione una revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena sull’assunto che non fossero stati adempiuti dall’imputato gli obblighi risarcitori posti con la sentenza di condanna in primo grado, ormai passata in giudicato.

In merito alla individuazione del termine per l’adempimento di tali obblighi in giurisprudenza si sono venuti a contrapporre due orientamenti contrastanti.
Secondo un primo orientamento, in assenza di indicazioni in sentenza, il termine entro cui il condannato deve provvedere all’adempimento risarcitorio coincide con quello del passaggio in giudicato della sentenza, trattandosi di un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
Secondo un opposto orientamento, sarebbe più corretto considerare il termine previsto dall’art. 163 c.p. di due o di cinque anni, a seconda venga in rilievo una condanna per delitto o per contravvenzione.

Nonostante le Sezioni Unite richiamino entrambi detti orientamenti, nella più recente pronuncia esse mostrano di non condividerne pienamente le conclusioni.
Quanto al primo indirizzo, la Corte evidenzia che, atteso che il termine per l’adempimento degli obblighi imposti in sentenza, cui viene subordinata la sospensione condizionale della pena, inizia a decorrere necessariamente dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, appare evidente che esso non può coincidere con il termine ultimo per l’adempimento. Se così fosse si svilirebbe la ratio della legge che prescrive l’indicazione di un tempo certo, diverso da quello iniziale, entro cui provvedere.
Quanto al secondo orientamento, le Sezioni Unite sottolineano che se si ritenesse di far coincidere il termine dell’adempimento con quello di due o di cinque anni previsto dall’art. 163 c.p. si incorrerebbe in un errore di interpretazione, condizionando l’estinzione del reato con l’adempimento dell’obbligazione connessa al beneficio.
Alla luce di tale ragionamento, le Sezioni Unite affermano che tale termine va necessariamente individuato in un momento precedente alla scadenza del termine di cui all’art. 163 c.p.

La Corte ha poi statuito che, solo qualora il termine non sia fissato dal Giudice in sentenza o dal Giudice dell’impugnazione o dell’esecuzione (anche d’ufficio), esso potrà farsi coincidere con la scadenza dei termini di due o cinque anni previsti dall’art. 163 c.p.

Altre notizie