Sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo del risarcimento del danno. Qual è il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio?

Sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo del risarcimento del danno. Qual è il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio?
15 Febbraio 2022: Sospensione condizionale subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo del risarcimento del danno. Qual è il termine per l’adempimento dell’obbligo risarcitorio? 15 Febbraio 2022

La Corte di Cassazione, Sez. I penale, con la sentenza n. 2886/22 ha ritenuto superato, e non condivisibile, il diverso e risalente orientamento secondo cui il termine entro il quale deve essere adempiuta l’obbligazione civile alla quale è stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice della cognizione, deve intendersi nel termine finale della sospensione previsto nella norma stessa, e quindi nel termine di due o cinque anni a seconda che si tratti di contravvenzione o di delitto.

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento del relativo obbligo, qualora non sia stato fissato nella sentenza di condanna, secondo la Corte coincide con la data del passaggio in giudicato della sentenza stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

La soluzione è coerente con la natura e col contenuto dell’obbligazione, il cui adempimento determina l’inizio di efficacia del beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall’art. 1183, comma 1, c.c., alla stregua del quale, se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente.

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