Spacciarsi per il corriere SDA integra il reato di truffa e di sostituzione di persona

Spacciarsi per il corriere SDA integra il reato di truffa e di sostituzione di persona
23 Marzo 2021: Spacciarsi per il corriere SDA integra il reato di truffa e di sostituzione di persona 23 Marzo 2021

IL CASO. Tizio veniva dichiarato responsabile e condannato dal G.U.P. di Cuneo per i reati di furto aggravato e continuato, truffa aggravata, sostituzione di persona e ricettazione.

In particolare, Tizio rispondeva ad annunci di vendita pubblicati su una piattaforma online per negoziarne l’acquisto, utilizzando utenze telefoniche intestate a terzi. Egli, poi, concordava la consegna del bene a un corriere SDA e il pagamento del prezzo mediante contrassegno, da ritirare presso la sede del corriere. Infine, si presentava al venditore del bene, qualificandosi come incaricato del corriere SDA ed esibendo le lettere di vettura, ritirava il bene e indicava al venditore la possibilità di riscuotere il prezzo di vendita presso la sede del corriere, dove però egli era sconosciuto.

La Corte d’appello di Torino, avanti la quale Tizio aveva proposto appello, riformava parzialmente la sentenza di primo grado, escludendo le aggravanti e rideterminando la pena inflitta.

Tizio proponeva ricorso avanti la Corte di cassazione per due motivi.

Con il primo, lamentava la manifesta illogicità della motivazione della sentenza con riferimento al reato di ricettazione. Egli rilevava che, secondo la Corte d’appello, la ricettazione avesse ad oggetto le lettere di vettura della SDA. Secondo la prospettazione di Tizio, invece, le lettere di vettura sarebbero entrate nella sua disponibilità del tutto lecitamente.

Con il secondo motivo, egli lamentava la manifesta illogicità della sentenza in relazione alla sussistenza del delitto di sostituzione di persona. Egli argomentava che, ai fini dell’integrazione del predetto reato, la falsità del nome o dell’identità avrebbero dovuto provocare qualche effetto giuridico, cosa che però nel caso in esame non si era verificata. Tizio sosteneva, infatti, che l’utilizzo di false generalità e falsa identità fossero elementi costitutivi del reato di truffa.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 8614/2021, depositata il 3 marzo 2021, ha rigettato il ricorso proposto da Tizio, perché infondato.

In relazione al primo motivo di ricorso, ha chiarito che Tizio non sarebbe potuto entrare in possesso delle lettere di vettura in modo lecito, in quanto esse sono beni non liberamente commerciabili.

Ha, poi, precisato che il valore intrinseco delle lettere di vettura consiste non tanto nello stampato, ma nella potenziale utilizzabilità di detti documenti.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa.

Entrando nel merito del motivo, poi, la Corte di Cassazione ha rilevato che, nel caso di specie, la sostituzione di persona si era integrata mediante falsa attribuzione di una qualità (quella di corriere SDA) e che tale attribuzione aveva inciso sulla possibilità di Tizio di realizzare la condotta tipica prevista dalla norma.

Tale attribuzione di qualità, effettuata da Tizio, aveva, quindi, provocato degli effetti giuridici.

In particolare, questi erano stati quelli di indurre le persone offese a consegnare a Tizio il bene oggetto di compravendita, ritenendolo legittimato a riceverlo; di indurle a consegnare il bene senza ricevere previamente il prezzo pattuito e di spingerle ad acconsentire a riscuotere il corrispettivo dovuto dagli acquirenti presso la sede SDA, dove però Tizio era sconosciuto.

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