Utilizzare abusivamente una foto altrui per il proprio profilo social è reato

Utilizzare abusivamente una foto altrui per il proprio profilo social è reato
23 Aprile 2021: Utilizzare abusivamente una foto altrui per il proprio profilo social è reato 23 Aprile 2021

IL CASO. Tizio veniva condannato sia in primo grado che in quello di appello per i reati di sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e di trattamento illecito di dati personali, di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003, nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita in giudizio.

In particolare, Tizio aveva creato un profilo su un social network dedicato a favorire relazioni e incontri, utilizzando come propria foto profilo un’immagine reperita sul web appartenente a un’altra persona, all’insaputa di questa e senza il suo consenso.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta, che aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Enna, Tizio aveva proposto ricorso per Cassazione, formulando nove motivi di censura.

Con il terzo motivo, aveva lamentato un vizio di motivazione della pronuncia d’appello, con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi sia del reato di sostituzione di persona che di quello di trattamento illecito di dati personali.

Quanto al reato di sostituzione di persona, aveva escluso in primo luogo la sussistenza del proprio intento sostitutivo per il fatto di aver utilizzato più foto riferite a più persone. Secondariamente, aveva rilevato che non era stato realizzato l’evento del reato non essendo stata provata l’induzione in errore di terzi. Infine, aveva osservato che difettava l’elemento soggettivo, rappresentato dal dolo specifico, in quanto non era stato provato il pregiudizio patito dalla persona offesa o il vantaggio perseguito dall’autore della condotta.

In relazione al reato di trattamento illecito di dati personali, il ricorrente aveva rilevato, invece, che trattandosi di reato proprio, avrebbe potuto essere realizzato solo dal titolare del trattamento; osservando, altresì, che, nel caso di specie, difettava il pregiudizio subito dalla persona offesa, poiché la foto utilizzata era già di dominio pubblico, essendo pubblicata sul profilo social della persona offesa.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12062/2021, depositata il 30 marzo 2021, ha rigettato il ricorso proposto da Tizio, perché infondato.

Ha chiarito che il delitto di sostituzione di persona è integrato dalla creazione di un profilo sociale, utilizzando abusivamente l’immagine di una persona diversa, inconsapevole, “in quanto idonea alla rappresentazione di un’identità digitale non corrispondente al soggetto che ne fa uso”. La Corte ha, inoltre, precisato che “la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul “social network” evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni (…), sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine e comporta che gli utilizzatori del servizio vengano tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine a ricevere comunicazioni”.

Quanto al reato di trattamento illecito di dati personali, la Cassazione ha affermato che è integrato dalla pubblicazione di dati personali del loro titolare su un social network, previa creazione di un profilo falso, evidenziando che “il nocumento che ne deriva al titolare medesimo s’identifica in un qualsiasi pregiudizio giuridicamente rilevante di natura patrimoniale o non patrimoniale subito dal soggetto cui si riferiscono i dati protetti oppure da terzi quale conseguenza dell’illecito trattamento”.

Altre notizie