Violazione degli obblighi di assistenza familiare e accordo transattivo non omologato dal Giudice

Violazione degli obblighi di assistenza familiare e accordo transattivo non omologato dal Giudice
27 Febbraio 2020: Violazione degli obblighi di assistenza familiare e accordo transattivo non omologato dal Giudice 27 Febbraio 2020

Con la sentenza n. 5236/2020, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di violazione di obblighi di assistenza familiare.

Nel caso di specie, la Corte di appello di L’Aquila aveva riformato parzialmente la pronuncia del Giudice di prime cure - qualificando i fatti ai sensi dell’art. 570 bis c.p. e rideterminando la pena finale - che aveva condannato l’imputato per essersi sottratto agli obblighi di assistenza familiare, non versando integralmente l’importo dovuto al coniuge quale assegno di mantenimento stabilito con sentenza di divorzio e, così, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli.

La Corte territoriale, infatti, aveva rilevato che la colpevolezza dell’imputato era stata provata dalle attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Mentre, rimaneva irrilevante la circostanza che gli ex coniugi avessero raggiunto una intesa per ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento fissato dall’autorità giudiziaria (in ragione delle precarie condizioni lavorative del marito), in quanto l’accordo non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

L’imputato aveva quindi presentato ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre, proprio il fatto che la Corte d’appello non avesse tenuto conto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti.

Il ricorrente, infatti, aveva dimostrato di aver adempiuto (perlomeno, quasi integralmente) a quell’accordo, pur non essendo stato lo stesso trasfuso in un nuovo provvedimento giudiziale.

I Giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso presentato dall’imputato.

La Corte, infatti, ha ricordato che “in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e art. 570 c.p., qualora gli ex coniugi si siano attenuti ad accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale pur quando questi non siano trasfusi nella sentenza di divorzio che nulla abbia statuito in ordine alle obbligazioni patrimoniali” (cfr. in senso conforme: Cass. Pen., Sez. VI, n. 36392 del 04.06.2019).

Tali intese, infatti, non sono idonee a produrre effetti vincolanti tra le parti solo laddove contengano clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento ovvero condizioni contrarie all’ordine pubblico.

In mancanza di tali circostanze, l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali “ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l’omologazione”.

Alla luce dell’indicato criterio interpretativo, la Corte ha considerato ininfluente, nel caso di specie, la circostanza che l’accordo transattivo intervenuto tra le parti non fosse stato poi omologato dal Tribunale.

La circostanza, poi, che l’imputato avesse versato alla ex moglie la somma di 770 euro mensili, cioè di un importo “sostanzialmente quasi pari a quello di 800 euro”, che le parti avevano concordato con atto stragiudiziale a titolo di assegno di mantenimento divorzile, ha fatto sì che la Corte abbia ragionevolmente ritenuto insussistente l’elemento oggettivo del reato, ossia il dolo.

Per tali ragioni, ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata senza rinvio con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

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