La nullità della notifica del precetto non è sanata dall’opposizione proposta dopo che il pignoramento sia stato eseguito

La nullità della notifica del precetto non è sanata dall’opposizione proposta dopo che il pignoramento sia stato eseguito
08 Gennaio 2018: La nullità della notifica del precetto non è sanata dall’opposizione proposta dopo che il pignoramento sia stato eseguito 08 Gennaio 2018

La Terza Sezione della Cassazione, con la sentenza n. 24291/2017, si è di recente occupata dell’effetto sanante prodotto dall’opposizione del debitore con riguardo alla nullità della notifica dell’atto di precetto. Nel caso specifico alla notifica del precetto, pacificamente nulla, era seguita quella del pignoramento immobiliare, che era stato poi trascritto. Solo successivamente alla trascrizione, il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi, lamentando “l'inesistenza del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento per vizio di notifica”. Il Tribunale, pur avendo accertato il vizio della notifica del precetto, aveva rigettato l’opposizione perché questa, avendo integrato “la corretta instaurazione del contraddittorio”, avrebbe sanato la nullità della notifica del precetto e quella degli atti consequenziali. Per decidere sul ricorso proposto dal debitore la Corte sé quindi domandata “se possa ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, allorquando l'evento sanante si è verificato solo dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare”. A questo proposito essa osserva in primo luogo che “l'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. prevede che non può essere pronunciata la nullità di un atto che abbia raggiunto lo scopo cui è destinato” e secondariamente che “la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così da prevenire l'esecuzione forzata del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, egli viene preavvertito”. Da queste premesse non può che trarsi la conclusione per cui “se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento (mediante il pagamento spontaneo o proponendo opposizione con contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. del vizio di notifica dell'atto se nel frattempo il pignoramento è stato già eseguito”, salvo “sia provato che l'opponente abbia avuto comunque conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento”. La Corte ha quindi accolto il ricorso del debitore e dichiarato (ex art. 384, secondo comma c.p.c.) “la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento”. In conclusione, il precetto viziato dalla nullità della sua notifica può essere sanato dall’opposizione del debitore nel caso che questa venga proposta prima della notifica del pignoramento (in tema si veda: Cass. civ. n. 4741/2007) e salvo quello, assai infrequente, in cui sia possibile provare che il debitore abbia comunque avuto conoscenza aliunde del precetto prima del pignoramento. Si noti che tutt’altre conseguenze produce la nullità del precetto per ragioni formali (e non già quella della sua notifica): questa, infatti, di norma, è sanata dall’omessa proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi entro il termine assegnatogli dall’art. 617 c.p.c. (si vedano, ad esempio: Cass. civ. n. 10497/20076 per il caso del precetto “sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante pur essendo sfornito di procura” e Cass. civ. 12888/2002 per l’ipotesi di omissione della “trascrizione della procura nella copia notificata del precetto della procura e dell'attestazione della sottoscrizione del creditore intimante”).

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