Gli oneri dell’assistenza pubblica ai malati cronici

Assistenza sanitaria ed assistenza sociale sono due settori contigui, ma ben distinti nell’organizzazione della pubblica amministrazione: di competenza di enti diversi e disciplinati da normative differenti.<br>Ma vi sono casi, e non sono davvero pochi, in cui non è proprio possibile distinguerli.<br>Quando una famiglia “non ce la fa più” ad assistere un disabile cronico, magari anziano ed affetto da una patologia ingravescente, a malincuore è costretta a separarsene ed a chiederne il ricovero in una struttura che sia in grado di accoglierlo adeguatamente.<br>In molti di questi casi è impossibile distinguere le cure e la costante sorveglianza medica di cui questi ha bisogno dalle cure alla persona di cui necessita (per l’alimentazione e tutte le altre necessità personali): curare la malattia o alleviarne i sintomi  non sarebbe più possibile senza assicurare i necessari servizi alla persona, a volte assai gravosi, anzi, lo scadimento di questi servizi, produrrebbe inevitabilmente l’aggravamento delle condizioni di salute dell’assistito.<br>E’ dunque irrazionale negare il “rilievo sanitario”  che queste prestazioni assistenziali rivestono in situazioni del genere, allo scopo di farne gravare gli oneri sul paziente o sui suoi familiari.<br>E’ da questo presupposto che l’Avv. Miotto ha sviluppato un’illustrazione delle norme che regolano la materia e della giurisprudenza di merito e di legittimità in una relazione tenuta al Convegno  organizzato dall’A.I.A.F. Veneto a Treviso il 10 aprile 2013 (sul tema “I recenti orientamenti della Suprema Corte in tema di oneri sanitari per i malati anziani nel quadro della Legge di riforma sanitaria”).<br><a href=Leggi qui la relazione dell’Avv. Miotto
">05 Marzo 2018: Gli oneri dell’assistenza pubblica ai malati cronici 05 Marzo 2018

Assistenza sanitaria ed assistenza sociale sono due settori contigui, ma ben distinti nell’organizzazione della pubblica amministrazione: di competenza di enti diversi e disciplinati da normative differenti.
Ma vi sono casi, e non sono davvero pochi, in cui non è proprio possibile distinguerli.
Quando una famiglia “non ce la fa più” ad assistere un disabile cronico, magari anziano ed affetto da una patologia ingravescente, a malincuore è costretta a separarsene ed a chiederne il ricovero in una struttura che sia in grado di accoglierlo adeguatamente.
In molti di questi casi è impossibile distinguere le cure e la costante sorveglianza medica di cui questi ha bisogno dalle cure alla persona di cui necessita (per l’alimentazione e tutte le altre necessità personali): curare la malattia o alleviarne i sintomi  non sarebbe più possibile senza assicurare i necessari servizi alla persona, a volte assai gravosi, anzi, lo scadimento di questi servizi, produrrebbe inevitabilmente l’aggravamento delle condizioni di salute dell’assistito.
E’ dunque irrazionale negare il “rilievo sanitario”  che queste prestazioni assistenziali rivestono in situazioni del genere, allo scopo di farne gravare gli oneri sul paziente o sui suoi familiari.
E’ da questo presupposto che l’Avv. Miotto ha sviluppato un’illustrazione delle norme che regolano la materia e della giurisprudenza di merito e di legittimità in una relazione tenuta al Convegno  organizzato dall’A.I.A.F. Veneto a Treviso il 10 aprile 2013 (sul tema “I recenti orientamenti della Suprema Corte in tema di oneri sanitari per i malati anziani nel quadro della Legge di riforma sanitaria”).
Leggi qui la relazione dell’Avv. Miotto

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