Acquisto di crediti risarcitori, collegamento contrattuale per scopo di finanziamento e nullità delle cessioni di credito

Acquisto di crediti risarcitori, collegamento contrattuale per scopo di finanziamento e nullità delle cessioni di credito
19 Dicembre 2016: Acquisto di crediti risarcitori, collegamento contrattuale per scopo di finanziamento e nullità delle cessioni di credito 19 Dicembre 2016

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto in Danno e responsabilità 2016, 1214 e segg.   Quando un operatore professionale (sia esso un riparatore o un noleggiatore di “auto sostitutive”) effettui in modo non occasionale l’acquisto dei crediti risarcitori vantati dai propri clienti in modo che questi siano funzionalmente collegati al contratto di prestazione d’opera o di noleggio, procurando a questi ultimi l’utilità patrimonialmente valutabile di non dover anticipare il pagamento del corrispettivo dovutogli per il noleggio o la riparazione, esercita un’“attività finanziaria” che l’art. 106 del TUB assoggetta all’autorizzazione della Banca d’Italia. In assenza di tale autorizzazione, tale attività deve ritenersi esercitata abusivamente. Ne consegue la nullità, per contrarietà a norme imperative (art. 1418, comma primo c.c.), della “cessione di credito in luogo dell’adempimento” così effettuata. La nota a sentenza commenta due decisioni, una del Giudice di pace di Roma e l’altra del Giudice di pace di Prato, che hanno dichiarato la nullità di due cessioni di credito (aventi ad oggetto crediti risarcitori derivanti da sinistri r.c. auto) effettuate dai danneggiati rispettivamente al noleggiatore di “autoveicoli sostitutivi” ed al riparatore di un veicolo danneggiato in luogo dei corrispettivi dovuti. Entrambi i cessionari erano sprovvisti dell’anzidetta autorizzazione della Banca d’Italia, per cui tutte e due le sentenze commentate hanno dichiarato la nullità delle cessioni. La particolarità delle decisioni è data dal fatto che, in ambedue i casi, la cessione è avvenuta non già in favore di un terzo, bensì direttamente a beneficio del creditore del corrispettivo dovuto dal danneggiato per il noleggio o la riparazione anzidetta. Tale peculiarità offre lo spunto per un approfondimento dei rapporti tra “cessioni di credito in luogo di adempimento” e normativa sull’esercizio delle “attività finanziarie”.

Categorie

Altre notizie