Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale

Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale
29 Settembre 2020: Azione del trasportato ex art. 141 cod. ass., caso fortuito e “fatto del terzo” nella circolazione stradale 29 Settembre 2020


La sentenza n. 4147/2019 della Corte di Cassazione ha contraddetto una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo la quale l’azione “diretta” del trasportato nei confronti dell’assicuratore del proprio vettore istituita dall’art. 141 del “codice delle assicurazioni private” può essere esercitata “a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro”. E cioè in ogni caso, anche quando il sinistro sia avvenuto per responsabilità esclusiva dell’”altro” conducente. 

La tesi sostenuta dalla sentenza si fonda però su una lettura della disposizione disancorata da una sua corretta interpretazione letterale, logica e sistematica, nonché su una erronea nozione del “fatto del terzo” rilevante ai fini del “caso fortuito”

Questo, infatti, secondo la dottrina e la consolidata giurisprudenza di legittimità, è il fatto eccezionale ed imprevedibile, estraneo al “rischio tipico” dell’attività esercitata dal danneggiato. Tale sicuramente non è la responsabilità per colpa di un conducente diverso dal vettore del trasportato-danneggiato nella causazione di un incidente stradale, poiché questa costituisce indiscutibilmente un “rischio tipico” della circolazione stradale, al quale si espone qualsiasi trasportato, suscettibile di dar luogo, in concreto, ad un fatto del tutto prevedibile.

Si tratta, quindi, di una tesi priva di fondamento sotto il profilo giuridico.

La decisione della Corte, inoltre, sul piano pratico, ponendosi in aperta contraddizione con gli obblighi che derivano agli assicuratori dalla Convezione CARD e, quindi, con una prassi liquidativa e con una giurisprudenza di merito da tempo unanime sarebbe pure suscettibile di creare gravi disfunzioni nella gestione dell’intero sistema del “risarcimento diretto”.

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