Il reato di stalking e i suoi riflessi civilistici

Il reato di stalking e i suoi riflessi civilistici
30 Aprile 2014: Il reato di stalking e i suoi riflessi civilistici 30 Aprile 2014

Da: "Responsabilità civile e previdenza"N. 4 - 2014Il reato di « atti persecutori », introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 612-bis c.p., laddove non sia intervenuta una sentenza penale suscettibile di far stato ai fini civili ex artt. 651 e 652 c.p.p., può essere accertato dal giudice civile incidenter tantum, con cognizione piena in merito alla sussistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che compongono la fattispecie criminosa e sulla base delle acquisizioni probatorie effettuate secondo le regole proprie del giudizio civile. A tale accertamento può conseguire la condanna del soggetto agente al risarcimento dei danni recati alla parte offesa dal reato, sia di natura non patrimoniale, con riferimento ai danni non patrimoniali inerenti alla sofferenza morale avvertita ed all’eventuale alterazione delle proprie «abitudini di vita» cui questa sia stata costretta, sia di contenuto patrimoniale. In proposito si è specificamente pronunciato il Tribunale di Roma (XII sezione civile), con la sentenza del 21 novembre 2013, che è una delle prime ad aver deciso in materia.Scarica l'intero estratto in PDF(Nota a Trib. Roma 21  novembre 2013)

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