Anche per le claims made “gli esami non finiscono mai”…

Anche per le claims made “gli esami non finiscono mai”…
10 Settembre 2018: Anche per le claims made “gli esami non finiscono mai”… 10 Settembre 2018

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto, in Responsabilità civile e previdenza 2018, 910 e segg.

Con un’articolata ordinanza (la n. 8770/2018, pubblicata il 22.2.2018), la Terza Sezione della Cassazione civile ha sollecitato un nuovo intervento delle Sezioni Unite, dopo che queste già si erano pronunciate con la sentenza n. 9140/2016, sulla validità della clausola claims made.

L’ordinanza prospetta l’atipicità del contratto che la preveda, sul presupposto che la nozione di «sinistro» da essa implicata, in quanto comprensiva della richiesta di risarcimento del danneggiato e non già riferita al solo illecito dell’assicurato, sarebbe tale da sovvertire la funzione e la natura stessa del contratto di assicurazione, trasformandolo da patto d’indennità in scommessa, e così rendendo la clausola stessa «sempre e comunque» immeritevole di tutela e, dunque, nulla.

La tesi prospettata non è persuasiva, poiché da un lato l’anzidetta nozione di sinistro non fa venir meno la pertinenza dell’interesse assicurato al patrimonio del contraente, ciò che in realtà differenzia l’assicurazione dalla scommessa, e dall’altro non tiene conto della tipizzazione della clausola claims made, nelle sue diverse varianti (“pura” e “impura”), ad opera del d. m. 2 settembre 2016 e della legge n. 24/2017, e quindi del radicale mutamento dello scenario normativo che ne è derivato.

Ma anche prima di tale cambiamento non poteva sostenersi che l’«accidente temporale» per cui il «fatto» imputabile all’assicurato dovesse avvenire «durante il tempo dell’assicurazione», come previsto dall’art. 1917 c.c., costituisse un connotato proprio del «sottotipo» contrattuale dell’assicurazione della responsabilità civile, per cui una clausola che, come la claims made, incideva su tale elemento non poteva in alcun modo determinare l’atipicità del contratto cui accedeva.

La nota a sentenza espone una revisione critica della tesi sostenuta dall’ordinanza anzidetta, argomentandola su questi presupposti.

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