Per la Cassazione l'accertamento strumentale delle micropermanenti è (quasi sempre) indispensabile...

Per la Cassazione l'accertamento strumentale delle micropermanenti è (quasi sempre) indispensabile...
28 Giugno 2018: Per la Cassazione l'accertamento strumentale delle micropermanenti è (quasi sempre) indispensabile... 28 Giugno 2018

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto, in Responsabilità civile e previdenza 2018, 541 e segg.

La sentenza n. 1272/2017 della Cassazione civile ha risolto in modo ambiguo il problema dell’interpretazione dell’art. 139 cod. ass. (così come era stato novellato dall’art. 32, comma 3-ter del d.l. n. 1/2012) nella parte in cui disciplina la prova delle lesioni di lieve entità.

Senza in realtà motivare il proprio assunto, la Corte ha affermato che, fermo restando il ruolo insostituibile della “visita medico-legale”, le lesioni di lieve entità possono ritenersi provate solo se sussiste il loro “accertamento clinico strumentale”.

In particolare, secondo la Cassazione, la lesione del “rachide cervicale nota volgarmente come colpo di frusta” non può prescindere da un “accertamento strumentale”, non essendo possibile ricavarne la prova “sulla base della sola visita medico-legale”.

In pratica, la lesione da “colpo di frusta” che non sia stata accertata strumentalmente non può ritenersi risarcibile.

Per il Tribunale di Bologna (sentenza n. 2607/2017), a differenza di quel che ha ritenuto la Cassazione, l’ulteriore novella dell’art. 139 introdotta dall’art. 1, comma diciannovesimo della legge n. 124/2017, che ha esplicitato in maniera inequivocabile l’indispensabilità dell’”accertamento strumentale” per tutte le lesioni di “lieve entità” (con la sola eccezione di quelle accertabili “visivamente”, e cioè con l’uso della vista, come le “cicatrici”) è immediatamente applicabile ai giudizi in corso, anche se abbiano ad oggetto danni verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della nuova norma.

In ogni caso, alla luce di quest’ultima novella, la vuluntas legis è ormai indubbia nel senso di prescrivere la contestuale sussistenza di un triplice “accertamento” delle lesioni di lieve entità, clinico, obiettivo e strumentale, ai fini della loro prova e della loro risarcibilità, con la sola eccezione, come detto, di quelle che, come le cicatrici, sono percepibili mediante il solo impiego della vista, nel qual caso il loro accertamento visivo rende superfluo quello strumentale.

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