Adozione omoparentale (stepchild adoption) e interesse preminente del minore

Adozione omoparentale (stepchild adoption) e interesse preminente del minore
07 Marzo 2016: Adozione omoparentale (stepchild adoption) e interesse preminente del minore 07 Marzo 2016

Nota a sentenza di Giampaolo Miotto in Il diritto della famiglia e delle persone 2015, 1335Leggi tutto...Questa nota commenta la ormai notissima sentenza del Tribunale dei minorenni di Roma (30 luglio 2014), che per prima aveva acconsentito all’adozione “semplice” (art. 44 l. n. 184/1983, con specifico riferimento al caso previsto dalla lettera d) della figlia di una donna da parte della sua compagna (con la quale la madre della piccola aveva contratto matrimonio in uno Stato straniero). Si tratta di un tema di scottante attualità, alla luce della recentissima vicenda parlamentare della normativa sulle “unioni civili” e che tuttora anima il dibattito politico, caratterizzato peraltro a forti connotati “ideologici”. Gli argomenti addotti dai Giudici minorili romani per motivare l’anzidetta decisione vengono analizzati sotto molteplici profili, a partire dall'interpretazione delle disposizioni dettate dall'art. 44 della legge n. 184/1983, per concludere che, in realtà, queste non consentono l’adozione ai “singoli”, come ritiene una consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito (si ricordi il “caso Di Lazzaro”), e, con specifico riguardo al caso disciplinato alla lettera d), che questa si riferisce a tutt’altre ipotesi, come rendono evidente tanto l’interpretazione letterale, quanto quella sistematica. Benchè tale constatazione appaia dirimente sul piano dell’applicazione del diritto positivo, lo studio affronta poi il tema anche alla luce dei principi giuridici ispiratori della materia adozionale dettati dalle convenzioni internazionali e dalla legislazione interna e, in particolare, di quello del prevalente interesse del minore, osservando come i diritti degli adulti (compreso quello all’adozione) siano recessivi rispetto a quest’ultimo, la cui scrupolosa tutela è affidata al Giudice dell’adozione. Sotto questo profilo non rileva soltanto la situazione di “attuale” benessere psico-fisico del minore, ma anche e soprattutto la prognosi circa il processo formativo della sua personalità anche nell’ambito di una coppia omoparentale, problematica riguardo alla quale non paiono esservi certezze allo stato delle conoscenze scientifiche e che comunque non può essere risolta da una sorta di inversione dell’onere della prova che tradirebbe proprio il predetto principio della preminenza dell’interesse del minore. Vengono poi esaminate nel dettaglio la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e quella della Corte costituzionale in materia di adozione e di divieto di discriminazione, anche specifico riguardo al criteri del “bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelati” compresenti nella situazione giudicata che differenzia la seconda dalla prima.

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