Il danno emergente dei prossimi congiunti per la perdita delle prestazioni di lavoro casalingo: la Cassazione torna sul tema della prova del danno patrimoniale

Il danno emergente dei prossimi congiunti per la perdita delle prestazioni di lavoro casalingo: la Cassazione torna sul tema della prova del danno patrimoniale
18 Febbraio 1999: Il danno emergente dei prossimi congiunti per la perdita delle prestazioni di lavoro casalingo: la Cassazione torna sul tema della prova del danno patrimoniale 18 Febbraio 1999

Da: Responsabilità civile e previdenza" - Giuffrè EditoreN. 1 - 1999di Giampaolo MiottoQuello sofferto dai prossimi congiunti della casalinga per la perdita delle "prestazioni" di quest'ultima è un danno ontologicamente diverso da quello subito dalla casalinga stessa per la menomazione dell’attitudine lavorativa che le è propria e deve essere qualificato come danno emergente, consistente nella perdita dell’utilitas rappresentata dal godimento delle medesime prestazioni. La sussistenza di tale pregiudizio non è quindi condizionata dal fatto che i congiunti abbiano sostenuto un esborso per sopperire all'anzidetta perdita. Trattandosi di un danno patrimoniale, tuttavia, esso deve essere provato in modo rigoroso, non potendosi ritenere in re ipsa, come ha sottolineato Cass. Civ. n. 10629/1998 (con ciò mutando il pregresso orientamento della Corte). Il mero fatto che la danneggiata sia una donna coniugata non è pertanto sufficiente ad integrare la prova in questione.Scarica l'intero articolo in PDF(Nota a Cass., sez. III, 26 ottobre 1998 n. 10629, Giuffrè e altro c. Bramieri)

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