La prova del “consenso informato” ed il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel “modulo” di adesione al trattamento terapeutico

La prova del “consenso informato” ed il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel “modulo” di adesione al trattamento terapeutico
30 Dicembre 2011: La prova del “consenso informato” ed il valore di confessione stragiudiziale delle dichiarazioni rese nel “modulo” di adesione al trattamento terapeutico 30 Dicembre 2011

Da: "La Responsabilità civile"Dicembre 2011Sintesi:a) L’informazione del paziente costituisce un’obbligazione contrattuale tipica, della cui prova, una volta che il paziente ne abbia allegato all’inadempimento, e` onerato il medico e/o la struttura sanitaria che ha eseguito l’esame diagnostico o il trattamento terapeutico.In questo quadro si pone la problematica relativa ai mezzi di prova idonei a soddisfare tale onere e, in particolare, al valore probatorio del ‘‘modulo’’ di consenso informato sottoscritto dal paziente.b) Un modulo di consenso informato ‘‘del tutto generico’’ non e` suscettibile di provare il contenuto dell’informazione somministrata al paziente.Consequenzialmente la giurisprudenza nega che la dichiarazione scritta di essere stato ‘‘esaurientemente informato’’ (o altra simile) rilasciata dal paziente possa costituire prova dell’esatto adempimento dell’obbligazione informativa che grava sul medico e/o sulla struttura sanitaria o che possa anche solo far presumere che l’informazione somministratagli oralmente (e non documentata dal ‘‘modulo’’) sia stata esauriente.c) Al contrario, il ‘‘modulo’’ che riproduca invece il contenuto di una informazione esauriente puo` essere utilizzato quale mezzo di prova dell’adempimento dell’obbligazione.Pertanto, il valore probatorio del ‘‘modulo’’ e` condizionato dal contenuto della dichiarazione del paziente che esso documenta: quando questa ha per oggetto i ‘‘fatti obiettivi’’ rappresentati dalle informazioni offerte al paziente, e non una generica valutazione di quest’ultimo sulla completezza dell’informazione somministratagli, il ‘‘modulo’’ e` idoneo ad offrire piena prova dell’adempimento dell’obbligazione informativa.d) L’esaustivita` dell’informazione documentata dal ‘‘modulo’’ fa sı` che esso assuma il valore di confessione stragiudiziale e, dunque, di prova legale del consenso informato prestato dal paziente.Una volta che si sia positivamente valutata, sul piano contenutistico, l’adeguatezza dell’informazione documentata dal ‘‘modulo’’, ne consegue necessariamente che esso debba considerarsi prova legale del consenso informato prestato al paziente, in quanto possiede tutti i requisiti normativamente previsti per aversi “confessione stragiudiziale”.Scarica l'intero estratto in PDF(nota a sentenza. Cassazione Civile, Sezione III, 9 dicembre 2010, n. 24853, B.A. c. Casa di cura S. Rita) 

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