Problematiche, attualità e prospettive delle dichiarazioni anticipate di volontà tra diritto vivente e proposte legislative

Problematiche, attualità e prospettive delle dichiarazioni anticipate di volontà tra diritto vivente e proposte legislative
18 Luglio 2012: Problematiche, attualità e prospettive delle dichiarazioni anticipate di volontà tra diritto vivente e proposte legislative 18 Luglio 2012

Da: "Famiglia, persone e successioni"Luglio - 2012Sintesi:a) L’analisi della fattispecie “dichiarazioni anticipate di trattamento” (DAT).Le DAT possono essere qualificate come un negozio giuridico di natura non patrimoniale, in quanto “manifestazione di volontà” di una persona pienamente capace, avente ad oggetto il diritto personalissimo all’autodeterminazione terapeutica (artt. 2, 13 e 32, secondo comma Cost.), finalizzata a produrre l’effetto giuridico di consentire o rifiutare le cure che potrebbero essere praticate al dichiarante e sottoposta alla condizione dell’avveramento di più eventi futuri ed incerti (perdita della capacità di intendere e di volere del dichiarante e verificarsi di una determinata situazione di salute che renda opportuna la prestazione di un certo trattamento terapeutico).b) Il diritto all’autodeterminazione terapeutica.L’art. 32, secondo comma Cost. (in combinato disposto con gli artt. 2 e 13 Cost.) tutela un diritto soggettivo distinto sia dal diritto alla salute che da quello alla vita, che non è limitato da questi ultimi, ma può essere assoggettato a limitazioni dalla legge ordinaria solo per preminenti interessi pubblici, inerenti alla tutela della salute pubblica, quale prevista come “interesse collettivo” dal primo comma dello steso art. 32 Cost..c) I requisiti delle “dichiarazioni anticipate di trattamento” (DAT).Per poter produrre effetti giuridici (vincolanti per il medico curante) le DAT debbono consistere in una manifestazione di volontà (e non in un’opinione o in un intimo convincimento) specificamente finalizzata a consentire o rifiutare determinate cure mediche da prestarsi in situazioni di salute individuate con sufficiente precisione. Esse debbono inoltre essere precedute da un’adeguata informazione del dichiarante. E’ invece discutibile se le DAT possano reputarsi un atto negoziale a forma libera o piuttosto vincolata a determinati requisiti di forma, similmente ai negozi di natura non patrimoniale previsti dal diritto positivo.d) La “volontà presunta” del soggetto incapace.Nell’ordinamento vigente non può attribuirsi rilievo giuridico alla mera “volontà presunta” dell’incapace (che non abbia a suo tempo validamente formulato delle DAT), in quanto volontà inespressa e quindi insuscettibile di produrre effetti giuridici, nè può ammettersi un potere sostitutivo del tutore, trattandosi di un diritto personalissimo dell’incapace, seppure assoggettato alle peculiari condizioni di esercizio ipotizzate da Cass. n. 21748/2007 (relativa al “caso Englaro”).e) Amministrazione di sostegno e “dichiarazioni anticipate di volontà” (DAT).L’interpretazione sistematica delle disposizioni in materia di amministrazione di sostegno e delle norme sugli istituti di protezione dell’incapace non consente di superare il dato letterale dell’art. 404 c.c. che prevede l’attualità dello stato di incapacità quale presupposto per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno. Inoltre, la nomina dell’ADS “ora per allora”, in realtà diretta a sussumere le DAT del beneficiario in un ordine del Giudice tutelare, implica uno “sviamento” dei poteri attribuiti a quest’ultimo. f) Le “dichiarazioni anticipate di trattamento” (DAT) formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Alla luce del diritto positivo si deve ritenere che le DAT formulate per atto pubblico o scrittura privata autenticata che presentino tutti i requisiti ad validitatem desumibili dall’ordinamento abbiano effetto vincolante per il medico curante e non abbisognino di accertamento giudiziale a tal fine.Scarica l'intero estratto in PDF

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