il "danno del nascituro" e (molto) altro in una pronuncia della Cassazione penale: un'occasione per riflettere sulla svolta giurisprudenziale in tema di struttura dell'illecito civile

il
18 Aprile 2001: il 18 Aprile 2001

Da: "Responsabilità civile e previdenza"N. 2 - 2001di Giampaolo MiottoCon ampia ed argomentata motivazione, la Cassazione penale (sentenza n. 11625/2000) affronta il problema del danno del "nascituro", osservando che questo può essere agevolmente risolto sul piano della teoria generale della responsabilità aquiliana, senza che vi sia la necessità di prospettare una sua “capacità giuridica anticipata". Quello del "nascituro" viene così (condivisibilmente) qualificato come il "danno di una persona effettivamente nata", benché causato da una condotta illecita verificatasi in un momento precedente, durante la gestazione (con la conseguenza per cui "se la nascita non si verifica… il danno ingiusto non sorge"). La sentenza sottolinea come la struttura dell'illecito civile non esiga la contemporaneità della condotta dell'agente e del danno subito dal leso. Con l'occasione, la Cassazione penale affronta altre questioni inerenti alla teoria generale dell'illecito civile, prospettando alcune soluzioni che non tutte paiono condivisibili, ma dando così modo di approfondire i temi di maggiore attualità al riguardo.Scarica l'intero estratto in PDF(Nota a Cass., sez. IV, 21 giugno 2000 (ud.); 13 novembre 2000 (dep.), n. 11625, Pinto) 

Categorie

Altre notizie