Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti

Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti
18 Ottobre 1996: Il danno alla persona della casalinga e quello dei suoi prossimi congiunti 18 Ottobre 1996

Da: "Responsabilità civile e previdenza" - Giuffrè EditoreN. 5 - 1996di Giampaolo MiottoL'orientamento giurisprudenziale per cui la menomazione della capacità di lavoro casalingo deve qualificarsi come danno patrimoniale da lucro cessante (integrando un pregiudizio che, pur non producendo un'effettiva perdita di reddito, incide su un’”attività economicamente valutabile"), contraddice l'indiscusso principio giuridico per cui la menomazione della capacità lavorativa specifica ha natura patrimoniale ed esige quindi la prova rigorosa di una effettiva perdita (totale o parziale) del reddito percepito anteriormente all'evento lesivo. Tale contraddizione non può essere superata  ricorrendo alla fictio juris consistente nell'attribuire alla casalinga un "reddito figurativo", posto che questa risulta un mero espediente, incompatibile col sistema risarcitorio vigente. Il pregiudizio che si verifica in tal caso consiste piuttosto in una menomazione della capacità lavorativa generica, come tale da risarcirsi mediante un "appesantimento" del "valore di punto" utilizzato per il risarcimento del danno biologico, in misura tale da risultare proporzionato all'entità della menomazione in concreto verificatasi. Il mero stato di “donna coniugata” non è sufficiente a provare l'effettivo svolgimento di attività di lavoro casalingo e, dunque, la sussistenza di un danno al riguardo, mentre questa deve riconoscersi anche quando la menomazione della capacità di lavoro casalingo venga subita da un soggetto diverso (uomo o donna non coniugata) che provi di aver realmente svolto attività di lavoro casalingo, provvedendo al disbrigo delle faccende domestiche per sé e/o per altri (tale assunto è stato successivamente recepito da Cassazione civile, sez. III, 03/03/2005, n. 4657, riportando in motivazione pressochè testualmente le argomentazioni illustrate nella nota allegata). Quello subito dai congiunti della casalinga che, in tutto o in parte, non possa più svolgere le mansioni precedentemente espletate a loro favore deve invece qualificarsi quale danno emergente di natura patrimoniale, del quale necessito offrire la prova, dimostrando l'effettivo godimento delle prestazioni di lavoro casalingo disimpegnate dalla danneggiata a favore dei congiunti stessi anteriormente all'evento lesivo.Scarica l'intero estratto in PDF(Nota a sent. Cass., Sez. III, 3 novembre 1995 n. 11453, Cossu e altro c. Soc. Uniass. assicur.; Trib. Treviso 11 aprile 1996, Alfia c. Tonet e altro)

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