Un gradino non è “insidioso”, soprattutto se conosciuto dal danneggiato

Un gradino non è “insidioso”, soprattutto se conosciuto dal danneggiato
15 Luglio 2015: Un gradino non è “insidioso”, soprattutto se conosciuto dal danneggiato 15 Luglio 2015

di Giampaolo Miotto Si moltiplicano le cause civili promosse da persone inciampate, cadute o comunque imbattutesi in ostacoli di varia natura, per lesioni più o meno gravi, delle quali viene chiesto il risarcimento ex art. 2043 c.c.. In questi casi, sovente si assiste ad una totale deresponsabilizzazione del danneggiato, a discapito del proprietario o del responsabile della manutenzione della “cosa”, frutto di un’applicazione non sempre corretta dei principi giuridici che governano la materia. In relatà, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che per aversi “insidia” o “trabocchetto” ai fini della responsabilità aquiliana, debbono concorrere entrambi i presupposti della “invisibilità” e della “imprevedibilità” dell’ostacolo:“Non sussiste la responsabilità ex art. 2043 c.c. della p.a. per il danno conseguente al difetto di manutenzione di una strada di pubblico transito, in assenza dei requisiti d'invisibilità e imprevedibilità dell'insidia” (Cass. civ., sez. III, n. 25140/2006). Proprio applicando questo principio al caso di una persona inciampata nel gradino dell’ingresso di un autosalone, il Tribunale di Treviso (n. 1775/2014) ha escluso la responsabilità del proprietario anzitutto perché l’attrice non aveva provato la pericolosità del gradino, ma anche per “il fatto che la signora nell’entrare in concessionaria avesse già poco prima varcato l’ingresso, utilizzando lo scalino ivi presente, dimostra non solo la astratta percepibilità dello scalino, ma di più, e cioè che la signora in concreto ne conosceva l’esistenza” e ben poteva quindi “prevedere l’ostacolo”.Su tali presupposti il Tribunale ha ritenuto sia l’oggettiva “avvistabilità”, che la sua soggettiva “prevedibilità” da parte dell’attore, respingendo la sua domanda.

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